(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 83 Speciale del 5 giugno 2020) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Atto di promulgazione n. 11 Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 27/2 del 22 maggio 2020; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2011 1. L'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti. 2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attivita' di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica e' svolta dalle competenti amministrazioni statali: a) opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione e' di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed opere infrastrutturali elencate all'allegato 1, elenco A ed elenco B, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"); b) strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione e' di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 98, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998; c) opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'art. 104, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998; d) opere pubbliche di competenza statale ricadenti all'interno del demanio marittimo, fluviale e lacustre. 3. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del decreto legislativo n. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attivita' di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a: a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale; b) rete ferroviaria di interesse nazionale; c) porti di rilievo nazionale e internazionale. 4. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi", "travocchi", "caliscendi", "bilancini" e "trabocchi" di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71/2001 "Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese" e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese), cosi' come modificate dalla legge regionale 10 giugno 2019, n. 7, i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato nel merito dalle predette leggi.».