(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX
                 - n. 83 Speciale del 5 giugno 2020) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                     Atto di promulgazione n. 11 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale  n.  27/2  del  22  maggio
2020; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2011 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme  per
la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo
su opere e costruzioni in zone sismiche) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6  (Ambito  di  applicazione). -  1.  Le  disposizioni  del
presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli  interventi
sul  patrimonio  edilizio  esistente,   agli   ampliamenti   e   alle
sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le  varianti  ai
progetti. 
    2. Le disposizioni del presente  Titolo  non  si  applicano  alle
costruzioni  di  seguito  elencate,  per  le  quali  l'attivita'   di
vigilanza e controllo  per  la  sicurezza  sismica  e'  svolta  dalle
competenti amministrazioni statali: 
      a)  opere  pubbliche  la  cui  programmazione,   progettazione,
esecuzione e manutenzione e'  di  competenza  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 93, comma 1, lettere b), c), d),  e)  ed  h),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed
opere infrastrutturali elencate all'allegato 1, elenco A ed elenco B,
del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
della protezione  civile  21  ottobre  2003  (Disposizioni  attuative
dell'art. 2, commi 2,  3  e  4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  recante  "Primi
elementi in  materia  di  criteri  generali  per  la  classificazione
sismica del territorio nazionale  e  di  normative  tecniche  per  le
costruzioni in zona sismica"); 
      b)  strade  e  autostrade  e  relative   pertinenze,   la   cui
programmazione,  progettazione,  esecuzione  e  manutenzione  e'   di
competenza dello Stato ai sensi dell'art. 98, comma 1, lettera  a)  e
comma 3, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998; 
      c) opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse
nazionale di cui all'art. 104,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 112/1998; 
      d) opere pubbliche di competenza statale ricadenti  all'interno
del demanio marittimo, fluviale e lacustre. 
    3. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e  bb)
del decreto legislativo n.  112/1998  sono  svolte  dalle  competenti
amministrazioni statali le attivita' di vigilanza e controllo per  la
sicurezza sismica sulle opere inerenti a: 
      a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale; 
      b) rete ferroviaria di interesse nazionale; 
      c) porti di rilievo nazionale e internazionale. 
    4. Le disposizioni del presente  Titolo  non  si  applicano  alle
costruzioni  denominate   "trabucchi",   "travocchi",   "caliscendi",
"bilancini" e "trabocchi" di cui alle  leggi  regionali  19  dicembre
2001,  n.  71  (Rifinanziamento  della  legge  regionale  n.  93/1994
concernente: disposizioni per il recupero  e  la  valorizzazione  dei
trabucchi della costa abruzzese) e 11 agosto 2009, n.  13  (Modifiche
ed integrazioni alla  legge  regionale  n.  71/2001  "Rifinanziamento
della legge regionale n. 93/1994  concernente:  disposizioni  per  il
recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa  abruzzese"  e
norme relative al recupero, alla salvaguardia e  alla  valorizzazione
dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini",  della
costa abruzzese), cosi' come  modificate  dalla  legge  regionale  10
giugno 2019, n.  7,  i  cui  titoli  abilitativi  vengono  rilasciati
secondo quanto disciplinato nel merito dalle predette leggi.».