(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21  S3
                         del 21 maggio 2020) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata  in  videoconferenza,
ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifica dell'art. 1 della 1egge regionale n. 20/1981 
 
  1. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 1 della legge  regionale  8
giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai  Gruppi  Consiliari)
sono inseriti i seguenti: 
  «4-quinquies. Ai fini della tutela della maternita' e nel  rispetto
del principio  di  non  discriminazione,  nonche'  per  garantire  la
continuita' dello svolgimento dell'attivita', le risorse  conseguenti
alla riduzione della quota di finanziamento di  cui  al  comma  4-bis
possono essere  annualmente  utilizzate  per  la  sostituzione  delle
dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel  periodo  di
congedo di maternita'. 
  4-sexies. L'assegnazione delle risorse e' disposta dall'Ufficio  di
Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo o  del  componente
del gruppo misto da  presentare  il  mese  antecedente  l'inizio  del
periodo di congedo di maternita'; nei casi di maternita'  anticipata,
la richiesta e' presentata con la massima tempestivita'. 
  4-septies. La sostituzione di  cui  al  comma  4-quinquies  avviene
mediante stipula di  un  contratto  a  tempo  determinato  di  durata
coincidente con quella del congedo di maternita' ed  e'  quantificata
in misura corrispondente  al  costo  della  dipendente  sostituita  e
comunque non superiore al costo di  un  dipendente  di  categoria  D,
posizione economica D6 per il periodo medesimo. 
      4-octies.  Le  risorse  di  cui  al  comma  4-quinquies   sono,
altresi', destinate alla copertura del  costo  delle  dipendenti  dei
gruppi consiliari in congedo di maternita', ove sussista l'obbligo di
pagamento  in  base  alla  normativa  vigente,   nelle   ipotesi   di
risoluzione del  rapporto  di  lavoro  per  scadenza  del  contratto,
scioglimento   del   gruppo   o   scioglimento    anticipato    della
legislatura.».