(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 S3 del 21 maggio 2020) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 1 della 1egge regionale n. 20/1981 1. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) sono inseriti i seguenti: «4-quinquies. Ai fini della tutela della maternita' e nel rispetto del principio di non discriminazione, nonche' per garantire la continuita' dello svolgimento dell'attivita', le risorse conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento di cui al comma 4-bis possono essere annualmente utilizzate per la sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternita'. 4-sexies. L'assegnazione delle risorse e' disposta dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo o del componente del gruppo misto da presentare il mese antecedente l'inizio del periodo di congedo di maternita'; nei casi di maternita' anticipata, la richiesta e' presentata con la massima tempestivita'. 4-septies. La sostituzione di cui al comma 4-quinquies avviene mediante stipula di un contratto a tempo determinato di durata coincidente con quella del congedo di maternita' ed e' quantificata in misura corrispondente al costo della dipendente sostituita e comunque non superiore al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6 per il periodo medesimo. 4-octies. Le risorse di cui al comma 4-quinquies sono, altresi', destinate alla copertura del costo delle dipendenti dei gruppi consiliari in congedo di maternita', ove sussista l'obbligo di pagamento in base alla normativa vigente, nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, scioglimento del gruppo o scioglimento anticipato della legislatura.».