(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio
  2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
(Omissis); 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 21/2019 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 29 novembre  2019,
n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali
del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti  di  decentramento
regionale), le parole «a due qualora  debbano  essere  eletti  tre  o
quattro componenti, con voto limitato a uno  qualora  debbano  essere
eletti due  componenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo
quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza
delle minoranze». 
  2. All'art. 18 della legge regionale n. 21/2019 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 settembre 2020» e le parole «da tutti i consigli»  sono
sostituite dalle seguenti: «da almeno i due terzi dei consigli»; 
    b) al comma 2, le parole  «30  settembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2020» e le parole «31 ottobre 2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020». 
  3. All'art. 21 della legge regionale n. 21/2019 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2020»; 
    b) al comma 4 e' soppresso il  seguente  periodo:  «Entro  il  28
febbraio 2021 il  Presidente  dell'Unione  Collinare  trasmette  alla
Comunita'  collinare  del  Friuli  il   rendiconto   della   gestione
dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.». 
  4. All'art. 28 della legge regionale n. 21/2019 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, le parole «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2020» e le parole «30 settembre  2020»  dalle
seguenti: «31 ottobre 2020»; 
    b) al comma 5, sono soppressi i seguenti periodi: «Dalla medesima
data  le  Comunita'  di  montagna  subentrano  nelle  funzioni,   nel
patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e  passivi  facenti
capo alle Unioni ricadenti nel  proprio  ambito  territoriale,  anche
relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il  28
febbraio  2021  il  Presidente  di  ciascuna  Unione  trasmette  alla
rispettiva  Comunita'  di  montagna  il  rendiconto  della   gestione
dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.». 
  5. Al comma 3 dell'art. 29 della  legge  regionale  n.  21/2019  le
parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «30  giugno
2020». 
  6. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 21/2019 e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 29-bis  (Disposizioni  per  la  liquidazione  delle  Unioni
territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse
Province). - 1. Le quote di partecipazione  dell'Unione  territoriale
intercomunale del Noncello  in  societa'  di  trasformazione  urbana,
ancorche'  in  liquidazione,  sono  attribuite  al  comune  sul   cui
territorio insistono gli immobili di proprieta' delle societa'. 
    2.  Le   quote   di   partecipazione   dell'Unione   territoriale
intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere S.p.a. sono  attribuite
in parti  uguali  ai  comuni  di  Cordenons,  Fontanafredda,  Porcia,
Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola. 
    3.  Le   quote   di   partecipazione   dell'Unione   Territoriale
Intercomunale  Giuliana  e  dell'Unione  Territoriale   Intercomunale
Collio-Alto Isonzo nel GAL  Carso  SCARL  sono  attribuite  in  parti
uguali ai comuni soci della medesima societa'. 
    4.  Le  partecipazioni  dell'Unione  Territoriale   Intercomunale
Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro  Senectute
e nell'Azienda pubblica di servizi alla  persona  Istituto  regionale
Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste. 
    5. I  beni  immobili  di  proprieta'  delle  Unioni  territoriali
intercomunali che esercitano le  funzioni  delle  soppresse  Province
sono attribuiti  ai  comuni  nei  cui  territori  essi  insistono.  I
Commissari, nominati ai sensi dell'art.  29,  comma  4,  redigono  il
relativo verbale di consegna, che ai' sensi dell'art. 2645 del codice
civile,  costituisce  titolo  per  l'intavolazione,  la  trascrizione
immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili
trasferiti. Il  trasferimento  della  proprieta'  dei  beni  immobili
decorre dalla data del verbale  di  consegna.  Per  il  trasferimento
della proprieta' dei beni immobili si applica  l'art.  1,  comma  96,
lettera b), della legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni). 
    6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i  comuni  ai  sensi
dell'art. 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia
e Trieste sono autorizzati a  proseguire  l'attuazione  dei  progetti
relativi ad attivita' gia' avviate e finanziate ai sensi dell'art.  7
della legge regionale  n.  18/2015  e  di  ogni  altro  progetto  non
rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale
n. 26/2014.». 
    7. All'art. 40 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le
seguenti modifiche: 
      a) alla lettera b) del comma 1, il  numero  «8»  e'  sostituito
dalle seguenti parole: «8, commi da 1 a 8»; 
      b) al comma 3, dopo le parole «il titolo II,» sono inserite  le
seguenti: «a esclusione dell'art. 8, commi 9, 10 e 11,». 
    8. La modifica di cui alla lettera a)  del  comma  7  ha  effetto
dalla data di entrata in vigore della  legge  regionale  n.  21/2019,
dalla quale vigono nuovamente i commi 9, 10 e  11  dell'art. 8  della
legge regionale  12  dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative).