(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga (Omissis); Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 21/2019 1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), le parole «a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze». 2. All'art. 18 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2020» e le parole «da tutti i consigli» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno i due terzi dei consigli»; b) al comma 2, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020» e le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020». 3. All'art. 21 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»; b) al comma 4 e' soppresso il seguente periodo: «Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione Collinare trasmette alla Comunita' collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.». 4. All'art. 28 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» e le parole «30 settembre 2020» dalle seguenti: «31 ottobre 2020»; b) al comma 5, sono soppressi i seguenti periodi: «Dalla medesima data le Comunita' di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna Unione trasmette alla rispettiva Comunita' di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.». 5. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2019 le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». 6. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 21/2019 e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province). - 1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in societa' di trasformazione urbana, ancorche' in liquidazione, sono attribuite al comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprieta' delle societa'. 2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere S.p.a. sono attribuite in parti uguali ai comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola. 3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai comuni soci della medesima societa'. 4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste. 5. I beni immobili di proprieta' delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'art. 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai' sensi dell'art. 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprieta' dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprieta' dei beni immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i comuni ai sensi dell'art. 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attivita' gia' avviate e finanziate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale n. 26/2014.». 7. All'art. 40 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1, il numero «8» e' sostituito dalle seguenti parole: «8, commi da 1 a 8»; b) al comma 3, dopo le parole «il titolo II,» sono inserite le seguenti: «a esclusione dell'art. 8, commi 9, 10 e 11,». 8. La modifica di cui alla lettera a) del comma 7 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2019, dalla quale vigono nuovamente i commi 9, 10 e 11 dell'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).