(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53  del
                           12 giugno 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), v), z),  e  l'art.  69,  dello
statuto; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il
recupero del patrimonio edilizio  esistente  situato  nel  territorio
rurale. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014); 
  Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio  delle
autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. A seguito dei risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio  degli
effetti applicativi della legge regionale n. 3/2017,  effettuata  con
riferimento ai primi due anni dalla sua entrata in vigore, e'  emerso
che essa ha avuto un'applicazione molto limitata. 
  2. E' stato istituito un apposito tavolo tecnico di confronto con i
comuni e con i professionisti del settore al fine di  comprendere  le
criticita'   ed   individuare    eventuali    soluzioni,    valutando
conseguentemente  l'opportunita'  di  apportare  modifiche  al  testo
normativo. 
  3. E' sempre piu' sentita la necessita' di dare impulso al recupero
del patrimonio edilizio esistente quale  alternativa  al  consumo  di
nuovo suolo, nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale  n.  65/2014  e  nel  rispetto  del  Piano   di   indirizzo
territoriale (PIT). 
  4. E' emersa, altresi', la necessita' di procedere a modificare  la
legge regionale n. 3/2017 per favorirne una maggiore applicazione sul
territorio regionale, tenendo conto delle criticita' emerse  in  fase
di prima applicazione. 
  5. Si ritiene a tal fine opportuno prevedere l'obbligo per i comuni
di applicare una riduzione minima del 50 per  cento  degli  specifici
oneri previsti  dall'art.  83,  comma  5  della  legge  regionale  n.
65/2014. 
  6. Si ritiene altresi' opportuno ampliare il campo di  applicazione
della legge regionale n. 3/2017 includendo anche gli immobili  per  i
quali sia stata rilasciata  la  sanatoria  edilizia  straordinaria  o
applicate le specifiche sanzioni pecuniarie previste dalla  normativa
vigente, nonche',  limitatamente  alla  riduzione  degli  oneri,  gli
immobili soggetti  ad  interventi  non  eccedenti  la  categoria  del
restauro e risanamento conservativo. 
  7. Si ritiene, inoltre, al fine di favorire la realizzazione  degli
interventi consentiti, di innalzare il premio volumetrico in rapporto
alla prestazione sismica e rimodulare contestualmente la  prestazione
energetica richiesta. 
  8. Si ritiene infine opportuno ampliare il  campo  di  applicazione
della  presente  legge  anche  al  recupero  degli  immobili,  aventi
qualsiasi destinazione d'uso, in condizioni di abbandono  e  degrado,
situati nei centri storici dei comuni  ubicati  nelle  aree  interne,
prevedendo  in  tali  casi  il  solo  abbattimento  degli  oneri   di
urbanizzazione. 
 
                               Approva 
                          la presente legge 
 
                               Art. 1 
Estensione del campo di applicazione della legge regionale n. 3/2017.
  Modifiche al titolo della legge regionale n. 3/2017 
 
  1. Il titolo della legge regionale  n.  3/2017  e'  sostituito  dal
seguente: «Disposizioni  per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente abbandonato situato nel  territorio  rurale  e  nei  centri
storici. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014.».