(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), v), z), e l'art. 69, dello statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014); Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020; Considerato quanto segue: 1. A seguito dei risultati dell'attivita' di monitoraggio degli effetti applicativi della legge regionale n. 3/2017, effettuata con riferimento ai primi due anni dalla sua entrata in vigore, e' emerso che essa ha avuto un'applicazione molto limitata. 2. E' stato istituito un apposito tavolo tecnico di confronto con i comuni e con i professionisti del settore al fine di comprendere le criticita' ed individuare eventuali soluzioni, valutando conseguentemente l'opportunita' di apportare modifiche al testo normativo. 3. E' sempre piu' sentita la necessita' di dare impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 65/2014 e nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT). 4. E' emersa, altresi', la necessita' di procedere a modificare la legge regionale n. 3/2017 per favorirne una maggiore applicazione sul territorio regionale, tenendo conto delle criticita' emerse in fase di prima applicazione. 5. Si ritiene a tal fine opportuno prevedere l'obbligo per i comuni di applicare una riduzione minima del 50 per cento degli specifici oneri previsti dall'art. 83, comma 5 della legge regionale n. 65/2014. 6. Si ritiene altresi' opportuno ampliare il campo di applicazione della legge regionale n. 3/2017 includendo anche gli immobili per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria o applicate le specifiche sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, nonche', limitatamente alla riduzione degli oneri, gli immobili soggetti ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. 7. Si ritiene, inoltre, al fine di favorire la realizzazione degli interventi consentiti, di innalzare il premio volumetrico in rapporto alla prestazione sismica e rimodulare contestualmente la prestazione energetica richiesta. 8. Si ritiene infine opportuno ampliare il campo di applicazione della presente legge anche al recupero degli immobili, aventi qualsiasi destinazione d'uso, in condizioni di abbandono e degrado, situati nei centri storici dei comuni ubicati nelle aree interne, prevedendo in tali casi il solo abbattimento degli oneri di urbanizzazione. Approva la presente legge Art. 1 Estensione del campo di applicazione della legge regionale n. 3/2017. Modifiche al titolo della legge regionale n. 3/2017 1. Il titolo della legge regionale n. 3/2017 e' sostituito dal seguente: «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014.».