(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Piemonte  n.  26
  Supplemento 6 del 30 giugno 2020). 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Modifiche all 'articolo 14 bis della 
               legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della  legge  regionale  12
novembre 1999, n. 28  (Disciplina,  sviluppo  ed  incentivazione  del
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114) sono inseriti i seguenti: 
  "l bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i
quali e' stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta  regionale,
sentite le associazioni del settore commercio piu' rappresentative  a
livello regionale, puo' adottare provvedimenti  di  deroga  a  quanto
previsto dal comma 1, anche per singole parti del tenitorio. 
  1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a  seguito
della diffusione epidemiologica causata  dal  Covid-19,  al  fine  di
sostenere la ripartenza  del  sistema  commerciale  piemontese  nelle
condizioni competitivita' ed efficienza, il divieto di effettuare  le
vendite promozionali nei trenta giorni  antecedenti  i  saldi  estivi
dell'anno 2020 e' sospeso.".