(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
            Liguria - Parte I - n. 6 del 15 luglio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
                 Titolari del diritto di iniziativa 
 
  1. In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  7  della  legge
statutaria 3 maggio 2005, n. 1  (Statuto  della  Regione  Liguria)  e
successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio  dell'iniziativa
per la formazione delle leggi regionali spetta: 
    a) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle  liste  elettorali  di
Comuni della Regione; 
    b) ad almeno dieci Comuni; 
    c) a uno o piu' Comuni che rappresentino  anche  complessivamente
almeno 50.000 abitanti; 
    d) a una o piu' Province; 
    e) alla Citta' metropolitana. 
  2. In attuazione dell'art. 66 dello  Statuto,  spetta  altresi'  al
Consiglio  delle  autonomie  locali   la   potesta'   di   iniziativa
legislativa nelle materie di competenza del sistema  delle  autonomie
locali.