(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 15 luglio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Titolari del diritto di iniziativa 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio dell'iniziativa per la formazione delle leggi regionali spetta: a) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione; b) ad almeno dieci Comuni; c) a uno o piu' Comuni che rappresentino anche complessivamente almeno 50.000 abitanti; d) a una o piu' Province; e) alla Citta' metropolitana. 2. In attuazione dell'art. 66 dello Statuto, spetta altresi' al Consiglio delle autonomie locali la potesta' di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali.