(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Trentino
  Alto-Adige n. 24/Sez. Gen. del 15 giugno 2020, Numero Straordinario
  n. 2) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige», ai sensi del  quale  il  Presidente  della  Provincia,
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  670  del  1972,  secondo  il  quale  la  Giunta
provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione
delle leggi provinciali; 
  Vista la  legge  provinciale  23  marzo  2020,  n.  2,  cosi'  come
modificata dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3; 
  Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; 
  Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; 
  Visto il parere rilasciato dal  Consiglio  delle  Autonomie  Locali
nella seduta del 4 giugno 2020; 
  Visto il parere rilasciato dalla Prima Commissione  Permanente  del
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in data 28 maggio 2020; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 774  di  data  5
giugno 2020 di approvazione del Regolamento in oggetto, 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Modificazioni dell'art. 1 del decreto 
        del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 4-17/Leg. e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Quando   le    amministrazioni    aggiudicatrici    procedono
all'affidamento di lavori pubblici di importo pari o  superiore  alla
soglia   europea   mediante   procedura   negoziata   senza    previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 1  della
legge  provinciale  n.  2  del  2020  (di  seguito  denominata  legge
provinciale), selezionano da dieci a venti operatori economici, fatti
salvi i casi di opere specialistiche in cui  non  ci  sono  aspiranti
idonei in tal numero o il caso in cui non e' possibile  applicare  la
disposizione dell'art. 36, comma 2-bis della  legge  provinciale  sui
lavori pubblici 1993. Le amministrazioni  aggiudicatrici  selezionano
gli operatori economici da elenchi aperti nel rispetto  dei  principi
di trasparenza, concorrenza, rotazione, tenendo conto, congiuntamente
o   disgiuntamente,   delle   esperienze   contrattuali    registrate
dall'amministrazione nei  confronti  dell'impresa,  dell'operativita'
dell'impresa rispetto al luogo  di  esecuzione  dei  lavori  e  delle
maestranze occupate a  tempo  indeterminato  nell'impresa  che  siano
congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.». 
  2. Il  comma  3  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' abrogato. 
  3. Il  comma  7  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  Alle  procedure  disciplinate   da   questo   articolo   trova
applicazione l'art. 4 della legge provinciale.»