(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 24/Sez. Gen. del 15 giugno 2020, Numero Straordinario n. 2) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali; Vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, cosi' come modificata dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3; Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; Visto il parere rilasciato dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 4 giugno 2020; Visto il parere rilasciato dalla Prima Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in data 28 maggio 2020; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 774 di data 5 giugno 2020 di approvazione del Regolamento in oggetto, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. e' sostituito dal seguente: «1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2020 (di seguito denominata legge provinciale), selezionano da dieci a venti operatori economici, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero o il caso in cui non e' possibile applicare la disposizione dell'art. 36, comma 2-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Le amministrazioni aggiudicatrici selezionano gli operatori economici da elenchi aperti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operativita' dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.». 2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' abrogato. 3. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' sostituito dal seguente: «7. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'art. 4 della legge provinciale.»