(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       Toscana della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi
primo e secondo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  81  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2016); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55  (Riapertura  termini
per  la  regolarizzazione  agevolata  dell'imposta  regionale   sulle
concessioni sui beni demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  dello
Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015); 
  Vista  la  legge  regionale  4  ottobre  2016,  n.  68  (Interventi
normativi  relativi  alla  seconda  variazione  al   bilancio   2016.
Modifiche alle leggi regionali 42/1998,  32/2002,  21/2010,  66/2011,
77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015); 
  Vista la legge regionale 11  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); 
  Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n.  57  (Disposizioni  in
materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per  l'utilizzazione
delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41
(Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini
della definizione  delle  aree  non  idonee  per  l'installazione  di
impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione  ai
sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Si rende necessario dettare disposizioni normative,  nelle  more
del completamento del processo di ricognizione e  accertamento  delle
occupazioni del demanio idrico da parte degli impianti e  delle  reti
per  l'approvvigionamento  idropotabile,  gestite  dai  gestori   del
servizio idrico integrato, per individuare  un  percorso  volto  alla
gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni  in  essere,  oltre
che le modalita' di pagamento degli indennizzi  e  delle  occupazioni
pregresse nelle more del rilascio del titolo concessorio; 
  2. Si rende necessario individuare il termine del 30 novembre  2020
per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione  della
procedura di rilascio delle relative concessioni; 
  3. Ai fini  dell'approvazione  degli  accordi  con  i  gestori  del
servizio  idrico  integrato,  con  legge  regionale   e'   necessario
determinare l'indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del
numero degli  scarichi,  morfologia  del  territorio,  minimizzazione
degli impatti per i  cittadini,  oltre  al  contenuto  degli  accordi
medesimi; 
  4. E' necessario, inoltre, in seguito all'individuazione delle aree
non idonee per l'installazione di impianti di produzione  di  energia
geotermica in Toscana, effettuata  mediante  la  del.  c.r.  41/2020,
disporre che tale individuazione abbia immediata efficacia e  che  si
applichi anche ai procedimenti in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge; 
  5. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti nella presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo  di
ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i  corpi
idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori  del
servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del
30 novembre 2020,  specifici  accordi  con  la  competente  direzione
regionale volti alla  semplificazione  della  procedura  di  rilascio
delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti  per
l'occupazione pregressa. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti  al  pagamento  in  via
forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base
del numero degli scarichi, morfologia del territorio,  minimizzazione
degli impatti per i cittadini, cosi' come definito negli  accordi  di
cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'approvazione degli accordi di cui al comma  1,  con
legge regionale e' determinato l'importo dell'indennizzo  di  cui  al
comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi. 
  4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non  oltre  il
termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli  eventuali
procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.