(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
  Visto l'art. 17 della legge  regionale  23  dicembre  2019,  n.  79
(Disposizioni di  carattere  finanziario.  Collegato  alla  legge  di
stabilita' per l'anno 2020), che ha demandato a regolamento regionale
la disciplina degli incentivi per funzioni  tecniche,  definendone  i
relativi  contenuti  in  attuazione   dell'art.   113   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
  Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella
seduta del 31 ottobre 2019; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 5 marzo  2020,  con  il
quale sono  stati  individuati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
ripartizione degli incentivi da assumere  nel  regolamento  ai  sensi
dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016; 
  Visto il parere della Direzione affari  legislativi,  giuridici  ed
istituzionali; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 295  del  9  marzo
2020; 
  Visto il parere della competente  commissione  consiliare  espresso
nella seduta del 16 aprile 2020; 
  Visto  l'ulteriore  parere  della  Direzione  affari   legislativi,
giuridici ed istituzionali; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 15  giugno  2020,  n.
714; 
  Considerato quanto segue: 
    1. sussiste la necessita' di adottare  un  regolamento  regionale
recante la disciplina degli  incentivi  per  il  personale  regionale
incaricato dello svolgimento di funzioni tecniche nelle procedure  di
affidamento di lavori, servizi e forniture; 
    2. occorre individuare i dipendenti regionali in base  a  criteri
basati sulla competenza professionale, sui  principi  di  graduazione
dell'entita' degli incarichi e di rotazione  del  personale  e  sulla
inesistenza di situazioni di incompatibilita' dovute allo svolgimento
di attivita' extra-impiego; 
    3. appare necessario definire la ripartizione degli incentivi  in
maniera  differenziata,   in   ragione   dei   diversi   profili   di
responsabilita' assunti, delle differenti competenze professionali  e
della effettiva partecipazione alle attivita' tecniche; 
    4. appare necessario graduare l'entita' del compenso  da  erogare
al  personale  impegnato  nelle  attivita'  in  ragione  del   valore
dell'opera, servizio e fornitura da realizzare; 
    5. occorre introdurre  disposizioni  di  carattere  organizzativo
volte a disciplinare la costituzione dei gruppi  tecnici,  nonche'  a
definire le modalita'  di  quantificazione  e  contabilizzazione  del
Fondo nelle sue due distinte partizioni; 
    6. in un'ottica di  collaborazione  istituzionale,  e'  opportuno
prevedere che la regione possa destinare il  proprio  personale  allo
svolgimento di attivita' tecniche a favore di altre  amministrazioni,
nonche'   utilizzare   a   proprio   favore   dipendenti   di   altre
amministrazioni; 
    7. e' necessario, altresi', dare attuazione al disposto dell'art.
17 della legge regionale 23 dicembre 2019,  n.  79  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2020) che ha, fra l'altro, stabilito l'applicabilita' del regolamento
alle procedure avviate a far data dal 19 aprile  2016,  a  specifiche
condizioni, da definire alla luce degli orientamenti  espressi  dalla
Corte dei conti in numerose deliberazioni delle Sezioni  territoriali
e della Sezione autonomie; 
    8. secondo il principio fissato dalla Corte dei conti  -  Sezione
autonomie con la deliberazione n. 6/2018, gli incentivi maturati  nel
periodo 19 aprile 2016 - 31 dicembre 2017 sono  soggetti  al  vincolo
posto al complessivo trattamento economico accessorio dei  dipendenti
degli enti pubblici dall'art. 23 del decreto legislativo n.  75/2017,
per cui appare necessario  condizionare  la  relativa  corresponsione
alla stipula di uno specifico accordo sindacale; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Il  presente   regolamento,   in   attuazione   delle   vigenti
disposizioni  legislative,  contrattuali  e  regolamentari,  contiene
disposizioni in merito: 
    a)  alla  costituzione  del   Fondo   d'incentivazione   previsto
dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), di seguito «Codice»; 
    b) ai criteri e le modalita' per la determinazione,  ripartizione
e liquidazione del Fondo di cui alla lettera a)  per  le  funzioni  e
attivita' tecniche di cui all'art. 3,  svolte  da  personale  di  cui
all'art. 2; 
    c) alla costituzione del gruppo tecnico. 
  2. L'attribuzione  degli  incentivi  economici  e'  finalizzata  ad
incrementare  l'efficienza  e  l'efficacia  nel  perseguimento  della
realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e
forniture,  nei  tempi  previsti  dal   progetto,   valorizzando   le
professionalita'  interne  all'amministrazione  e  incrementando   la
produttivita' del personale impegnato nelle funzioni e  attivita'  di
cui al presente regolamento.