(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2020), che ha demandato a regolamento regionale la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, definendone i relativi contenuti in attuazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31 ottobre 2019; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 5 marzo 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalita' per la ripartizione degli incentivi da assumere nel regolamento ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016; Visto il parere della Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 295 del 9 marzo 2020; Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 16 aprile 2020; Visto l'ulteriore parere della Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali; Vista la deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2020, n. 714; Considerato quanto segue: 1. sussiste la necessita' di adottare un regolamento regionale recante la disciplina degli incentivi per il personale regionale incaricato dello svolgimento di funzioni tecniche nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; 2. occorre individuare i dipendenti regionali in base a criteri basati sulla competenza professionale, sui principi di graduazione dell'entita' degli incarichi e di rotazione del personale e sulla inesistenza di situazioni di incompatibilita' dovute allo svolgimento di attivita' extra-impiego; 3. appare necessario definire la ripartizione degli incentivi in maniera differenziata, in ragione dei diversi profili di responsabilita' assunti, delle differenti competenze professionali e della effettiva partecipazione alle attivita' tecniche; 4. appare necessario graduare l'entita' del compenso da erogare al personale impegnato nelle attivita' in ragione del valore dell'opera, servizio e fornitura da realizzare; 5. occorre introdurre disposizioni di carattere organizzativo volte a disciplinare la costituzione dei gruppi tecnici, nonche' a definire le modalita' di quantificazione e contabilizzazione del Fondo nelle sue due distinte partizioni; 6. in un'ottica di collaborazione istituzionale, e' opportuno prevedere che la regione possa destinare il proprio personale allo svolgimento di attivita' tecniche a favore di altre amministrazioni, nonche' utilizzare a proprio favore dipendenti di altre amministrazioni; 7. e' necessario, altresi', dare attuazione al disposto dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2020) che ha, fra l'altro, stabilito l'applicabilita' del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, a specifiche condizioni, da definire alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte dei conti in numerose deliberazioni delle Sezioni territoriali e della Sezione autonomie; 8. secondo il principio fissato dalla Corte dei conti - Sezione autonomie con la deliberazione n. 6/2018, gli incentivi maturati nel periodo 19 aprile 2016 - 31 dicembre 2017 sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, per cui appare necessario condizionare la relativa corresponsione alla stipula di uno specifico accordo sindacale; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito: a) alla costituzione del Fondo d'incentivazione previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito «Codice»; b) ai criteri e le modalita' per la determinazione, ripartizione e liquidazione del Fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attivita' tecniche di cui all'art. 3, svolte da personale di cui all'art. 2; c) alla costituzione del gruppo tecnico. 2. L'attribuzione degli incentivi economici e' finalizzata ad incrementare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalita' interne all'amministrazione e incrementando la produttivita' del personale impegnato nelle funzioni e attivita' di cui al presente regolamento.