(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                           26 giungo 2020) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112 ); 
  Visto il regolamento di attuazione della l.r. 88/1998, emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n.  41/R
(Regolamento per l'esercizio delle funzioni di  competenza  regionale
in materia di viabilita', ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge
regionale 1° dicembre 1998, n. 88.); 
  Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella
seduta del 27 febbraio 2020; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  n.  261
del 2 marzo 2020; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Quarta  Commissione
consiliare nella seduta del 14 maggio 2020; 
  Visto l'ulteriore parere della struttura  regionale  competente  di
cui all'art. 17,  comma  4,  del  Regolamento  interno  della  Giunta
regionale del 19 luglio 2016, n. 5/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 15  giugno  2020,  n.
719; 
  Considerato che e' opportuno: 
    1. abrogare l'art. 9-ter, che risulta superato  a  seguito  delle
modifiche alla disciplina della  conferenza  dei  servizi  introdotte
nella l.r. 40/2009 ad opera della l.r. 25/2017; 
    2. abrogare  la  disposizione  che  prevede  ulteriori  atti  per
l'individuazione degli elementi oggetto della verifica  dei  progetti
sulla viabilita' di competenza  regionale,  gia'  disciplinati  dalla
normativa statale di riferimento; 
    3. modificare gli adempimenti a carico della struttura  regionale
competente che  sono  previsti  in  caso  di  iscrizione  di  riserve
contabili di maggiore entita' per interventi sulle strade regionali; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Abrogazione dell'art. 9-ter del d.p.g.r. 41/R/2004. 
            Disposizioni per l'approvazione dei progetti. 
 
  1. L'art. 9-ter del d.p.g.r. 41/R/2004 e' abrogato.