(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giungo 2020) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ); Visto il regolamento di attuazione della l.r. 88/1998, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilita', ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.); Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 27 febbraio 2020; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 2 marzo 2020; Visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione consiliare nella seduta del 14 maggio 2020; Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 719; Considerato che e' opportuno: 1. abrogare l'art. 9-ter, che risulta superato a seguito delle modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi introdotte nella l.r. 40/2009 ad opera della l.r. 25/2017; 2. abrogare la disposizione che prevede ulteriori atti per l'individuazione degli elementi oggetto della verifica dei progetti sulla viabilita' di competenza regionale, gia' disciplinati dalla normativa statale di riferimento; 3. modificare gli adempimenti a carico della struttura regionale competente che sono previsti in caso di iscrizione di riserve contabili di maggiore entita' per interventi sulle strade regionali; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Abrogazione dell'art. 9-ter del d.p.g.r. 41/R/2004. Disposizioni per l'approvazione dei progetti. 1. L'art. 9-ter del d.p.g.r. 41/R/2004 e' abrogato.