(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  64
                         del 7 luglio 2020) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78  (Disposizioni  in
materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010); 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018,  n.  113  «Adozione
dei livelli minimi uniformi di qualita' per i musei e i luoghi  della
cultura di appartenenza pubblica e attivazione  del  Sistema  museale
nazionale»; 
  Visto il parere favorevole  del  Comitato  di  direzione,  espresso
nella seduta del 5 marzo 2020; 
  Visto l'ulteriore parere della struttura  regionale  competente  di
cui all'art. 17 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19
luglio 2016, n. 5; 
  Vista la DGR n. 290 del 9 marzo  2020  «Regolamento  di  attuazione
dell'art. 53 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.  21  -  Testo
unico delle disposizioni in materia di  beni,  istituti  e  attivita'
culturali.  Modifiche  del  d.p.g.r.  6   giugno   2011,   n.   22/R.
Trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 42,  comma  2,
dello Statuto» ed i suoi allegati; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare
in data 15 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22  giugno  2020,  n.
748; 
  Considerato quanto segue: 
    1. In data 21 febbraio 2018 sono stati adottati  con  il  decreto
ministeriale n. 113 i livelli minimi uniformi di qualita' per musei e
luoghi della cultura di  appartenenza  pubblica,  validi  per  musei,
monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e
gli  obiettivi  per  il  miglioramento  della  qualita'  dell'offerta
museale, cio' che costituisce la base su cui si fonda la  contestuale
attivazione del Sistema museale nazionale. 
    2. La normativa  regionale,  costituita  dal  Testo  unico  delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita'  culturali,  e'
stata modificata con l.r. 78/2019  al  fine  di  recepire  a  livello
legislativo le novita' introdotte dal decreto ministeriale di cui  al
punto 1 in materia di requisiti per il riconoscimento della qualifica
di museo o ecomuseo di rilevanza regionale. 
    3. La l.r. 78/2019 rinvia  al  regolamento  attuativo  del  Testo
unico  la  definizione  dei  requisiti  di  cui  al   punto   2,   in
considerazione del carattere estremamente tecnico di tale  disciplina
di dettaglio, nonche' la definizione dei requisiti specifici  per  la
costituzione dei sistemi museali. 
    4. Si rende necessaria una  disciplina  transitoria  al  fine  di
prevedere un congruo termine di adeguamento delle  strutture  museali
gia'  riconosciute  di  rilevanza  regionale   ai   nuovi   requisiti
introdotti con le presenti modifiche, nonche' al fine  di  consentire
entro tale termine lo svolgimento  delle  verifiche  sulle  strutture
museali sulla base dei requisiti anteriori al recepimento del decreto
ministeriale 113/2018. 
    5. E' previsto nella disposizione transitoria, in sede  di  prima
applicazione, anche un congruo termine  per  la  presentazione  delle
istanze di accreditamento delle strutture che ne sono prive,  termine
che consenta agli uffici  competenti  di  svolgere  adeguatamente  le
relative istruttorie. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche del preambolo del d.p.g.r. 22/R/2011 
 
  1. Dopo il terzo «Visto» del preambolo del decreto  del  presidente
della Giunta regionale 6 giugno 2011, n.  22/R/2011  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  beni,  istituti   e   attivita'
culturali»), e' inserito il seguente: 
    «Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n.  78  "Disposizioni
in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010;".» 
  2. Dopo il «Visto» di cui al comma 1, e' inserito il seguente: 
    «Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 "Adozione
dei livelli minimi uniformi di qualita' per i musei e i luoghi  della
cultura di appartenenza pubblica e attivazione  del  Sistema  museale
nazionale;». 
  3. Dopo il punto 9, d), dei «Considerato» e' inserito  il  seguente
punto: 
    «9-bis. La legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78  (Disposizioni
in materia di  sistemi  museali.  Modifiche  alla  l.r.  21/2010)  ha
modificato gli articoli 17 e 20 della l.r. 21/2010, per l'adeguamento
alla normativa nazionale, e per rendere possibile  la  ricezione  dei
livelli minimi uniformi di qualita' per  le  strutture  museali  come
requisiti necessari al riconoscimento  regionale,  permettendo  cosi'
alla Regione Toscana di aderire al Sistema museale nazionale.». 
  4. Dopo il punto 9-bis dei «Considerato» e'  inserito  il  seguente
punto: 
    «9-ter. Occorre introdurre una norma transitoria che  preveda  un
congruo termine di adeguamento alla nuova disciplina per le strutture
museali gia' riconosciute  di  rilevanza  regionale,  considerata  la
complessita' di tale adeguamento,  e  che  preveda  le  modalita'  di
svolgimento  delle  verifiche  previste  entro  tale  termine   sulle
strutture museali gia' accreditate. Occorre  inoltre  inserire  nella
norma  transitoria  una  disposizione   che,   in   sede   di   prima
applicazione, preveda un termine per la presentazione  delle  istanze
di accreditamento delle strutture  che  attualmente  ne  sono  prive,
termine che sia adeguato alla funzionalita' degli  uffici  competenti
per le relative istruttorie.».