(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                     - n. 10 del 7 agosto 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 7 della legge  regionale  1  aprile  2014,  n.
  7(Organizzazione  ed  intermediazione   di   viaggi   e   soggiorni
  turistici). 
 
  1. All'articolo 7 della l.r. 7/2014 e  successive  modificazioni  e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) la lettera a) del comma 6, e' sostituita dalla seguente: 
  "a) locali indipendenti e idonei, anche  se  inseriti  in  impianti
commerciali, oppure punti vendita  aperti  al  pubblico  inseriti  in
altre imprese commerciali, nel rispetto delle disposizioni  nazionali
e regionali vigenti in materia di commercio;"; 
  b) al comma 6 bis, dopo le parole: "all'interno  dei  locali"  sono
inserite le seguenti: "o punti vendita".