(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 del 7 agosto 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7(Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici). 1. All'articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 6, e' sostituita dalla seguente: "a) locali indipendenti e idonei, anche se inseriti in impianti commerciali, oppure punti vendita aperti al pubblico inseriti in altre imprese commerciali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio;"; b) al comma 6 bis, dopo le parole: "all'interno dei locali" sono inserite le seguenti: "o punti vendita".