(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. gen. del 15 dicembre 2020) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 («Legge sul personale della Provincia») ed in particolare l'art. 15-bis, comma 6; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1976 del 4 dicembre 2020 avente oggetto «Approvazione del regolamento concernente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 15-bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg e' inserito il seguente: «2-bis. Nel triennio di riferimento, che comprende l'anno di collocamento in quiescenza, e nei singoli anni del medesimo triennio, il dirigente consegue il numero minimo di crediti formativi, determinato secondo le disposizioni di questo regolamento, ridotto della meta'; nell'anno di collocamento in quiescenza, se il collocamento avviene entro il 30 giugno, il dirigente consegue un numero minimo di crediti formativi annui pari a uno.».