(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
             Adige n. 50/Sez. gen. del 15 dicembre 2020) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana con proprio decreto i  regolamenti  deliberati  dalla
Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e'
competente a deliberare i regolamenti per  l'esecuzione  delle  leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la  legge  provinciale  3  aprile  1997,  n.  7  («Legge  sul
personale della Provincia») ed in particolare l'art. 15-bis, comma 6; 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  1976  del  4
dicembre  2020   avente   oggetto   «Approvazione   del   regolamento
concernente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia
22  settembre  2016,  n.   15-49/Leg   (Regolamento   di   esecuzione
dell'articolo 15-bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema
di  formazione  continua  dei  dirigenti  di  ruolo  della  Provincia
autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali)»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della  Provincia
                   22 settembre 2016, n. 15-49/Leg 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Nel triennio di  riferimento,  che  comprende  l'anno  di
collocamento in quiescenza, e nei singoli anni del medesimo triennio,
il  dirigente  consegue  il  numero  minimo  di  crediti   formativi,
determinato secondo le disposizioni di  questo  regolamento,  ridotto
della  meta';  nell'anno  di  collocamento  in  quiescenza,   se   il
collocamento avviene entro il 30 giugno,  il  dirigente  consegue  un
numero minimo di crediti formativi annui pari a uno.».