(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77  del
                           6 agosto 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  e,  in
particolare, l'art. 63; 
  Visto il parere favorevole del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
della Regione Toscana, espresso in data  26  giugno  2020,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 23  luglio  2012,  n.  40
(Disciplina  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Regione
Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. i risultati della gestione relativi all'esercizio  finanziario
2019, risultano evidenziati dal conto del bilancio,  con  particolare
riferimento all'avanzo finanziario ed  al  risultato  complessivo  di
amministrazione, dal  conto  economico  e  dallo  stato  patrimoniale
relativi a tale esercizio; 
    2. i risultati della gestione relativi all'esercizio  finanziario
2019, comprensivi dei  risultati  del  Consiglio  regionale  e  degli
organismi strumentali, sono evidenziati nel  rendiconto  consolidato,
composto da conto del bilancio, conto economico e stato  patrimoniale
consolidati; 
    3. nell'ambito della determinazione definitiva dei residui attivi
al 31 dicembre 2019, si e' reso necessario disporre una variazione in
aumento degli stessi per un importo complessivo di euro 51.929,21; 
    4. al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Approvazione del rendiconto generale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 63,  comma  2,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  approvato  il  rendiconto  generale
della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2019, che si allega
e forma parte integrante della  presente  legge,  con  le  risultanze
esposte negli articoli seguenti. 
  2. Le risultanze di cui al comma 1 sono comprensive della  seguente
variazione: 
    
 
              +-------------------+-------------------+
              |Entrata            |                   |
              +-------------------+-------------------+
              |In aumento nella   |                   |
              |gestione dei       |                   |
              |residui attivi     |                   |
              +-------------------+-------------------+
              |Titolo 2, Tipologia|                   |
              |2.01.01            |     euro 50.429,21|
              +-------------------+-------------------+
              |Titolo 3, Tipologia|                   |
              |3.05.00            |      euro 1.500,00|
              +-------------------+-------------------+