(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 79  del
                           7 agosto 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 8 dello Statuto; 
  Vista lalegge regionale 9 gennaio  2009,  n.  3(testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  L'art.  2  della  legge  regionale  7   dicembre   2012,   n.
213(Conversione in  legge,  con  modificazioni,del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174«Disposizioni urgenti in  materia  di  finanza  e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»), ha  previsto  che
ogni Regione dovesse definire le indennita' di funzione,  di  carica,
nonche' le spese di esercizio  del  mandato,  nei  limiti  del  tetto
massimo definito dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome; 
    2. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 ottobre 2012,  ha
definito i suddetti tetti massimi  e,  conseguentemente,  la  Regione
Toscana con lalegge  regionale  27  dicembre  2012,  n.  85(Modifiche
allalegge regionale 9 gennaio 2009, n. 3«Testo unico delle norme  sui
consiglieri  e  sui   componenti   della   Giunta   regionale»),   ha
disciplinato le relative indennita'; 
    3. In particolare, e' stato inserito l'articolo. 6-bis nellalegge
regionale n. 3/2009, il quale ha previsto e quantificato il  rimborso
spese per l'esercizio di mandato, con l'introduzione, al comma 4,  di
un metodo di calcolo volto alla forfetizzazione mensile del  rimborso
spese in maniera onnicomprensiva, concernente quindi  ogni  tipologia
di spesa, spesa differenziata per ogni consigliere  in  base  al  suo
luogo di residenza; 
    4. Il criterio previsto dall'art. 6-bis,  comma  4,  della  legge
regionale n. 3/2009, va applicato a  tutti  i  Consiglieri  regionali
nell'ambito del metodo di calcolo per la quantificazione del rimborso
spese  dell'esercizio  del  mandato  che   prescinde   dall'effettiva
presenza in sede e dal rimborso per spese di viaggio,  come  dimostra
l'abrogazione dell'art. 8 da partedella legge regionale  n.  85/2012,
che prevedeva il rimborso delle spese di trasporto; 
    5. L'art. 6-bis  della  legge  regionale  n.  3/2009configura  un
diritto soggettivo all'intera corresponsione mensile  per  ogni  mese
dell'anno, rendendo non disponibile al singolo consigliere  regionale
la rinuncia alla percezione degli importi ivi previsti; 
    6.  Sussiste   la   volonta'   dei   consiglieri   regionali   di
corrispondere un contributo di solidarieta' in relazione  alla  crisi
derivata dall'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio
causato da COVID-19; 
    7.  Alla  luce  della  configurazione   giuridica   dell'istituto
regolato dall'art. 6-bis della legge regionale n.  3/2009,  a  fronte
della suddetta volonta' dei consiglieri regionali di  contribuire  in
modo  solidale  alle  situazioni  di  crisi  derivanti  all'emergenza
epidemiologica insorta a seguito del contagio causato da COVID-19, e'
indispensabile  autorizzare  tale  intervento   con   una   specifica
previsione legislativa; 
    8. In considerazione dei tempi  di  svolgimento  delle  procedure
relative  alle  trattenute  e  dell'approssimarsi  della  fine  della
legislatura, e' indispensabile che la presente legge entri in  vigore
il giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Devoluzione dei rimborsi per l'esercizio del mandato 
 
  1. Al fine della contribuzione  solidale  da  parte  del  Consiglio
regionale  alle   situazioni   di   crisi   derivanti   all'emergenza
epidemiologica insorta  a  seguito  del  contagio  da  COVID-19,  gli
importi erogati ai  sensi  dell'art.  6-bis,  comma  4,  della  legge
regionale  9  gennaio  2009,  n.  3  (testo  unico  delle  norme  sui
consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), ai  consiglieri
regionali nella misura equivalente alle somme percepite a  titolo  di
rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile
2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme  dovute  e  da  erogare
relativamente ai mesi di agosto e settembre 2020.