(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83  del
                           14 agosto 2020) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
Omissis 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma  terzo,  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 118, comma 1, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; 
  Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.  55  (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  (Disposizioni  in
materia di energia); 
  Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n.  71  (Modifiche  alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in  materia  di
energia»); 
  Visto il decreto legislativo 11  febbraio  2010  n.  22  (Riassetto
della normativa in materia di ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23  luglio
2009, n. 99); 
  Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia  di
risorse energetiche); 
  Vista la legge regionale 5 febbraio  2019  n.  7  (Disposizioni  in
materia di geotermia, Modifiche alla legge regionale n. 45/1997); 
  Vista  la  legge  regionale  23  dicembre  2019  n.  80  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2020); 
  Visto il decreto del Presidente della  Giunta  Regionale  9  luglio
2012, n. 54/R «Regolamento di attuazione dell'art.  136  della  legge
regionale 27 dicembre 2011,  n.  66  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2012)»; 
  Visto il regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016,
n. 5; 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 9 luglio 2020; 
  Visto il  parere  favorevole  della  competente  struttura  di  cui
all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della  Giunta  Regionale
19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 13 luglio
2020, n. 876 (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  7  della  legge
regionale 27  giugno  1997,  n.  45  «Norme  in  materia  di  risorse
energetiche». Modalita' di ripartizione e destinazione delle  risorse
derivanti dai canoni e dai contributi geotermici  -  Approvazione  ai
fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello
Statuto)  di  adozione  dello  schema   di   regolamento,   ai   fini
dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente,
ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale; 
  Visto  il  parere  della  IV  Commissione  consiliare  «Territorio,
ambiente, mobilita' e infrastrutture», espresso nella seduta  del  22
luglio 2020, positivo con la seguente osservazione:  «-  all'art.  2,
comma 4, vengono stabiliti gli elementi prioritari dei progetti a cui
sono destinate le risorse. Su questo  punto,  non  appare  chiaro  in
quale modo  si  espliciti  tale  "priorita'".  Si  invita  la  Giunta
regionale a  valutare  una  migliore  declinazione  del  concetto  di
"priorita'" con particolare attenzione allo  sviluppo  della  filiera
produttiva e delle tematiche occupazionali»; 
  Visto l'ulteriore parere favorevole della competente  struttura  di
cui all'art. 17,  comma  4,  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale 19, luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  3  agosto  2020,  n.
1111. 
  Considerato quanto segue: 
    1. l'art. 16, ai commi 1,  2  e  3  del  decreto  legislativo  n.
22/2010 stabilisce che  i  titolari  di  permesso  di  ricerca  e  di
concessione  di  coltivazione  devono   corrispondere   all'autorita'
competente un canone annuo anticipato per ogni chilometro quadrato di
superficie compresa nell'area di permesso e di concessione; 
    2.  l'art.  16,  comma  4  del  decreto  legislativo  n.  22/2010
stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di
impianti  che  utilizzano  risorse  geotermiche,  sono   dovuti   dai
concessionari  ulteriori  contributi  rapportati  ai  kilowattora  di
energia elettrica prodotta; 
    3. lo stesso art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2010
stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di
impianti che utilizzano risorse geotermiche, i contributi versati dai
concessionari di dette risorse spettano: 
      a) per una parte, direttamente ai comuni in cui e' compreso  il
campo geotermico coltivato; 
      b) per altra parte, alla regione; 
    4. il Consorzio per lo sviluppo delle aree  geotermiche  (Cosvig)
s.c.r.l. e'  una  societa'  costituita  da  enti  locali  delle  aree
geotermiche della Toscana con la finalita' di  promuovere  iniziative
di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime; 
    5. l'art. 4 della legge regionale n. 80/2019 ha modificato l'art.
7, comma 2, della legge  regionale  n.  45/1997,  stabilendo  che  le
risorse derivanti dai canoni geotermici nonche' le risorse  derivanti
dai contributi geotermici  spettanti  alla  regione  siano  destinati
annualmente: 
      a) per una quota fino al settanta per cento, alla realizzazione
delle finalita' di cui all'art. 16, comma 9, del decreto  legislativo
n. 22/2010, assegnandole al Cosvig s.c.r.l.; 
      b) per una quota non superiore al trenta per cento, a copertura
dell'attivita' annuale di monitoraggio della qualita' dell'aria delle
aree geotermiche svolta  dall'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale (ARPAT) in base al piano delle attivita' di  cui  all'art.
16 della legge regionale 22 giugno  2009,  n.  30  (Nuova  disciplina
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
«ARPAT») e dell'attivita' di gestione delle risorse stesse svolta dal
Cosvig s.c.r.l.; 
    6. l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997 rinvia  ad
un regolamento per la disciplina di dettaglio  dei  criteri  e  delle
modalita' a cui Cosvig s.c.rl.l. e gli enti locali si attengono nella
destinazione e nella riscossione delle risorse di cui  al  precedente
punto a); 
    7. l'art. 16, comma 10, del decreto  legislativo  n.  22/2010  fa
salvi gli accordi gia' sottoscritti tra le regioni e  gli  operatori,
per i quali l'entita' dei contributi di riferimento resta quella gia'
in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. 
    8. la  regione  ha  promosso  negli  anni  la  sottoscrizione  di
protocolli d'intesa ed accordi, tra il Cosvig ed i comuni delle  aree
geotermiche allo scopo di favorire un'attivita'  di  sfruttamento  di
tale  energia  compatibile   con   gli   obiettivi   previsti   dalla
pianificazione  territoriale,  dalla  programmazione  ambientale   ed
energetica regionale, nel rispetto  della  vocazione  socio-economica
dei territori interessati; 
    9. in particolare, il protocollo di  intesa  denominato  «Accordo
generale sulla geotermia» stipulato  tra  la  regione,  Enel  S.p.A.,
quindici comuni delle aree geotermiche, cinque  comunita'  montane  e
tre province, sottoscritto in data 20  dicembre  2007,  ha  stabilito
l'erogazione  di  ulteriori  contributi  connessi  allo   svolgimento
dell'attivita' geotermoelettrica; 
    10. attraverso l'accordo generale sulla geotermia  e'  attribuito
al  Cosvig  s.c.r.l.  il  compito  di  gestire  la  somma  del  fondo
geotermico, di cui all'art. 16, comma  4,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 22/2010, a favore dei comuni firmatari del protocollo; 
    11. e' necessario prevedere che Cosvig  s.c.r.l.  corrisponda  ai
comuni delle aree geotermiche le risorse di cui all'art. 7, comma  2,
lettera a), della legge regionale n. 45/1997, anche nel caso  in  cui
tali comuni non siano soci del Cosvig s.c.r.l.; 
    12. e' opportuno accogliere  l'osservazione  formulata  dalla  IV
Commissione consiliare nel parere  espresso  ai  sensi  dell'art.  42
dello Statuto regionale, provvedendo, conseguentemente  a  modificare
l'art. 2, comma 3, del Regolamento; 
    13.  in  accoglimento  dell'osservazione  della  IV   Commissione
consiliare e' necessario  eliminare  il  riferimento  ai  criteri  di
priorita' dei progetti e stabilire, invece, che i progetti  elaborati
dai  comuni  per  beneficiare  delle  risorse   geotermiche   debbano
dimostrare di avere le caratteristiche - indicate dall'art. 2,  comma
4, del Regolamento - di immediata cantierabilita', di utilizzo  delle
fonti  rinnovabili  e  di  promozione  dello  sviluppo  economico   e
produttivo delle aree geotermiche. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno  1997,
n.  45  (Norme  in  materia  di  risorse  energetiche),  il  presente
regolamento definisce le modalita' e i criteri a cui gli enti  locali
delle aree geotermiche e il Consorzio  per  lo  sviluppo  delle  aree
geotermiche s.c.r.l (da ora in poi, indicato come «Cosvig  s.c.r.l.»)
si attengono nella destinazione delle risorse  derivanti  dai  canoni
geotermici  di  cui  all'art.  16,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22  (Riassetto  della  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a  norma
dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009,  n.  99)  nonche'
dei contributi geotermici di cui all'art. 16, comma  4,  lettera  b),
del medesimo decreto.