(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83 del 14 agosto 2020) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Omissis LA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 118, comma 1, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia»); Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99); Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche); Vista la legge regionale 5 febbraio 2019 n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia, Modifiche alla legge regionale n. 45/1997); Vista la legge regionale 23 dicembre 2019 n. 80 (Legge di stabilita' per l'anno 2020); Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2012, n. 54/R «Regolamento di attuazione dell'art. 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)»; Visto il regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 9 luglio 2020; Visto il parere favorevole della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta Regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2020, n. 876 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 «Norme in materia di risorse energetiche». Modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse derivanti dai canoni e dai contributi geotermici - Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto) di adozione dello schema di regolamento, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale; Visto il parere della IV Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilita' e infrastrutture», espresso nella seduta del 22 luglio 2020, positivo con la seguente osservazione: «- all'art. 2, comma 4, vengono stabiliti gli elementi prioritari dei progetti a cui sono destinate le risorse. Su questo punto, non appare chiaro in quale modo si espliciti tale "priorita'". Si invita la Giunta regionale a valutare una migliore declinazione del concetto di "priorita'" con particolare attenzione allo sviluppo della filiera produttiva e delle tematiche occupazionali»; Visto l'ulteriore parere favorevole della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19, luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1111. Considerato quanto segue: 1. l'art. 16, ai commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che i titolari di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione devono corrispondere all'autorita' competente un canone annuo anticipato per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso e di concessione; 2. l'art. 16, comma 4 del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, sono dovuti dai concessionari ulteriori contributi rapportati ai kilowattora di energia elettrica prodotta; 3. lo stesso art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, i contributi versati dai concessionari di dette risorse spettano: a) per una parte, direttamente ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato; b) per altra parte, alla regione; 4. il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Cosvig) s.c.r.l. e' una societa' costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalita' di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime; 5. l'art. 4 della legge regionale n. 80/2019 ha modificato l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997, stabilendo che le risorse derivanti dai canoni geotermici nonche' le risorse derivanti dai contributi geotermici spettanti alla regione siano destinati annualmente: a) per una quota fino al settanta per cento, alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 16, comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010, assegnandole al Cosvig s.c.r.l.; b) per una quota non superiore al trenta per cento, a copertura dell'attivita' annuale di monitoraggio della qualita' dell'aria delle aree geotermiche svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attivita' di cui all'art. 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT») e dell'attivita' di gestione delle risorse stesse svolta dal Cosvig s.c.r.l.; 6. l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997 rinvia ad un regolamento per la disciplina di dettaglio dei criteri e delle modalita' a cui Cosvig s.c.rl.l. e gli enti locali si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui al precedente punto a); 7. l'art. 16, comma 10, del decreto legislativo n. 22/2010 fa salvi gli accordi gia' sottoscritti tra le regioni e gli operatori, per i quali l'entita' dei contributi di riferimento resta quella gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. 8. la regione ha promosso negli anni la sottoscrizione di protocolli d'intesa ed accordi, tra il Cosvig ed i comuni delle aree geotermiche allo scopo di favorire un'attivita' di sfruttamento di tale energia compatibile con gli obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale, dalla programmazione ambientale ed energetica regionale, nel rispetto della vocazione socio-economica dei territori interessati; 9. in particolare, il protocollo di intesa denominato «Accordo generale sulla geotermia» stipulato tra la regione, Enel S.p.A., quindici comuni delle aree geotermiche, cinque comunita' montane e tre province, sottoscritto in data 20 dicembre 2007, ha stabilito l'erogazione di ulteriori contributi connessi allo svolgimento dell'attivita' geotermoelettrica; 10. attraverso l'accordo generale sulla geotermia e' attribuito al Cosvig s.c.r.l. il compito di gestire la somma del fondo geotermico, di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 22/2010, a favore dei comuni firmatari del protocollo; 11. e' necessario prevedere che Cosvig s.c.r.l. corrisponda ai comuni delle aree geotermiche le risorse di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 45/1997, anche nel caso in cui tali comuni non siano soci del Cosvig s.c.r.l.; 12. e' opportuno accogliere l'osservazione formulata dalla IV Commissione consiliare nel parere espresso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, provvedendo, conseguentemente a modificare l'art. 2, comma 3, del Regolamento; 13. in accoglimento dell'osservazione della IV Commissione consiliare e' necessario eliminare il riferimento ai criteri di priorita' dei progetti e stabilire, invece, che i progetti elaborati dai comuni per beneficiare delle risorse geotermiche debbano dimostrare di avere le caratteristiche - indicate dall'art. 2, comma 4, del Regolamento - di immediata cantierabilita', di utilizzo delle fonti rinnovabili e di promozione dello sviluppo economico e produttivo delle aree geotermiche. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri a cui gli enti locali delle aree geotermiche e il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (da ora in poi, indicato come «Cosvig s.c.r.l.») si attengono nella destinazione delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonche' dei contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), del medesimo decreto.