(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 125 del
                          2 dicembre 2020) 
 
 
                       II CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2005,  n.  73  (Norme  per  la
promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); 
  Vista  la  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2019 - 2021); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di contenere il livello  complessivo  della  pressione
tributaria a fronte della particolare  situazione  economica  in  cui
versano gli operatori  e  i  cittadini  alla  luce  della  situazione
epidemiologica da COV1D-19, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per  l'anno  2020  e  ridotta  del  100  per  cento
l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  concessioni  statali  per
l'occupazione  e  l'uso  dei  beni  del  demanio  e  del   patrimonio
indisponibile dello Stato di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a),
della legge regionale n. 2/1971; 
    2. Con deliberazione della Giunta regionale  5  agosto  2019,  n.
1035 e' stato disposto che il conguaglio delle somme dovute a seguito
dell'adeguamento dei canoni delle concessioni acqua e uso del demanio
idrico, sulla base del tasso  di  inflazione,  con  riferimento  alle
concessioni rilasciate o il  cui  canone  e  in  scadenza  nel  corso
dell'annualita' 2019, sia corrisposto unitamente  al  canone  per  il
2020; 
    3. Si rende necessario non applicare, per gli anni 2019  e  2020,
l'aggiornamento  determinato  sulla  base  del  tasso  di  inflazione
programmato di cui all'art. 28, comma 7, del regolamento emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016,  n.  60
(Regolamento in attuazione  dell'art.  5  della  legge  regionale  28
dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di  difesa  del  suolo,  tutela
delle risorse idrica e tutela della costa e degli  abitati  costieri»
recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo  del
demanio idrico  e  criteri  per  la  determinazione  dei  canoni),  e
dell'art. 18, comma  5,  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61  (Regolamento
di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2,  della  legge  regionale  28
dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa  del  suolo,  tutela
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati  costieri»
recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica  e
per la disciplina dei procedimenti di rilascio del titoli  concessori
e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015); 
    4. La Giunta regionale con deliberazione 15  settembre  2020,  n.
1267 ha approvato il documento di attuazione regionale (DAR) versione
n. 6, del programma operativo regionale (POR) «Obiettivo investimenti
in favore  della  crescita  e  dell'occupazione»,  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale  (FESR)  2014  -  2020,  nel  quale  e'  contenuta
l'azione 3.1.1 sub 4) «Sostegno alle cooperative di comunita' di  cui
all'art. 11-bis della legge  regionale  n.  73/2005»,  il  cui  piano
finanziario prevede una dotazione di 1.000.000,00  di  euro,  con  la
quale e' opportuno incrementare le risorse destinate agli  interventi
a sostegno delle cooperative di comunita'; 
    5.  E  opportuno  finanziare  o   cofinanziare,   per   l'importo
complessivo di euro 1.000.000,00, alcuni interventi  di  investimento
nell'ambito dell' assistenza territoriale; 
    6. Si rende necessario un  intervento  finanziario  straordinario
della Regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a
titolo di prosecuzione nel  sostegno  alle  spese  di  organizzazione
dell'edizione 2020 di detto carnevale; 
    7. Si rende necessario un  intervento  finanziario  straordinario
della Regione in favore  della  Fondazione  festival  pucciniano  per
assicurare continuita' alla copertura della spesa per la  costruzione
del teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini; 
    8. E necessario sostenere anche quelle attivita'  imprenditoriali
inerenti all'organizzazione e gestione, per lo spettacolo dal vivo  e
le scuole di danza, che hanno subito  perdite  rilevanti  conseguenti
alla sospensione delle  attivita'  di  spettacolo  in  ragione  della
emergenza sanitaria; 
    9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga della riduzione dell'imposta regionale sulle  concessioni  di
                demanio idrico e delle relative aree 
 
  1. Per l'anno 2020 e ridotta del 100  per  cento  l'aliquota  dell'
imposta  sulle  concessioni  statali  dei  beni  del  demanio  e  del
patrimonio indisponibile dello Stato di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione
dei tributi propri della Regione). A decorrere dal  2021  all'imposta
sulle concessioni statali per l'occupazione  e  l'uso  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  indisponibile  dello  Stato  si  applica
l'aliquota di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 2/1971. 
  2. Per i pagamenti effettuati per l'intero  ammontare  dell'imposta
per l'annualita' 2020 ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  lettera  a),
della legge regionale n. 2/1971, dal 10 gennaio  2020  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente   legge,   viene   disposta   la
restituzione dell'imposta.