(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Toscana  n.  130
                       dell'11 dicembre 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi
collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione  2020
- 2022); 
Considerato quanto segue: 
  1. Con  la  legge  regionale  n.  75/2020  la  Regione  Toscana  ha
previsto, all'art.  7,  la  concessione  di  «Contributi  al  sistema
aeroportuale toscano», con la finalita' di sostenere le  societa'  di
gestione delle infrastrutture aeroportuali toscane nell'affrontare le
criticita' di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19. A tal fine,
la norma ha  stanziato  nel  bilancio  di  previsione  2020  -  2022,
annualita' 2020, l'importo massimo di 10 milioni di  euro,  equamente
ripartiti  tra  contributi  per  investimenti  e  contributi  per  il
funzionamento, da concedere nel quadro del regime di esenzione di cui
al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  2. E' necessario, a seguito  degli  approfondimenti  tecnici  volti
all'attuazione della norma sopracitata, tenuto conto  della  primaria
finalita' di tempestivo sostegno  alle  criticita'  conseguenti  alla
pandemia  da  COVID-19,   inquadrare   in   termini   piu'   efficaci
l'intervento della Regione  Toscana  collocandolo  nel  contesto  del
Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C  91  I/01),
adottato il 19 marzo 2020 dalla Commissione europea, che facilita  la
possibilita' di concedere aiuti  di  Stato  alle  imprese  che  hanno
sofferto degli effetti della  pandemia.  La  Commissione  europea  ha
infatti confermato che il  COVID-19  puo'  essere  considerato  quale
calamita'  naturale,  cosi'  da  poter  ricorrere  alla   concessione
dell'aiuto ai sensi  dell'art.  107,  paragrafo  2,  lettera  b)  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  che  recita:  «sono
compatibili con il mercato interno: gli aiuti destinati a ovviare  ai
danni arrecati  dalle  calamita'  naturali  oppure  da  altri  eventi
eccezionali»; 
  3.  Al  fine  di  consentire  l'accelerazione  delle  procedure  di
notifica alla Commissione europea e  quindi  una  rapida  attivazione
degli  interventi  previsti  dalla  presente  legge,  e'   necessario
disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla  data  di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Sovvenzione diretta alla societa' Toscana Aeroporti S.p.a. 
 
  1. Per contribuire alla ripresa dell'economia regionale, al fine di
sostenere il principale nodo  del  sistema  aeroportuale  toscano  in
relazione  alle  criticita'   conseguenti   all'emergenza   COVID-19,
assimilate dalla Commissione europea ai danni arrecati  da  calamita'
naturali o altri eventi eccezionali di cui all'art. 107, paragrafo 2,
lettera  b),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE),  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata   a   concedere   una
sovvenzione diretta fino a un massimo di 10.000.000,00  di  euro  per
l'anno 2020 alla societa' di gestione degli scali toscani di  Pisa  e
Firenze Toscana Aeroporti S.p.a. 
  2.  La  concessione  della  sovvenzione  di  cui  al  comma  1   e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita'  da  parte
della Commissione europea ai sensi dell'art.  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  3. La sovvenzione e' riconosciuta fino al 100 per cento  dei  danni
subiti per il periodo decorrente  dal  marzo  al  giugno  2020  nella
misura in cui  il  singolo  beneficiario  puo'  dimostrare  un  nesso
causale diretto tra i danni subiti e le misure  di  contenimento  del
COVID-19. Il danno e' calcolato sulla base della perdita dei  ricavi,
aeronautici e non aeronautici, detratti i costi  evitati  durante  il
periodo del risarcimento. Il calcolo viene effettuato confrontando  i
risultati della societa', in riferimento ai due aeroporti di  Pisa  e
Firenze, durante  tale  periodo  di  compensazione  con  i  risultati
durante lo stesso periodo, da marzo a giugno, dell'anno precedente. 
  4. La sovvenzione e' riconosciuta al  netto  di  qualsiasi  importo
recuperato da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per
lo stesso danno. 
  5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le  modalita'
per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1.