(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 30 settembre 2020) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo  di  garanzia  per  le
loro opportunita'), ai  sensi  del  quale:  «La  Regione  promuove  e
sostiene progetti e interventi per:  a)  valorizzare  la  creativita'
giovanile  e  il  pluralismo  di  espressione   in   tutte   le   sue
manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica,
la conoscenza e la competenza culturale, con particolare  riferimento
alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere  la
cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa
e al contesto internazionale;  d)  incentivare  la  conoscenza  e  la
partecipazione  ai  programmi  finalizzati  alla  creazione  di   una
cittadinanza  europea;  e)  sensibilizzare  sui  temi  della   tutela
dell'ambiente e del rispetto del patrimonio  artistico,  culturale  e
naturalistico;  f)  promuovere  la  conoscenza   delle   specificita'
culturali, della storia,  delle  tradizioni  e  delle  manifestazioni
popolari delle minoranze  linguistiche  presenti  in  Friuli  Venezia
Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da  parte
dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai
beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale; h)
incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti  e
discipline  artistiche,  favorendo  l'incontro  tra   la   produzione
artistica e creativa dei giovani  e  il  mercato;  i)  promuovere  le
produzioni di giovani corregionali volte a diffondere  la  conoscenza
dell'identita' culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia»; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 22 della legge regionale 5/2012,
ai sensi del quale: «per le finalita' previste al comma 1, la Regione
concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente  alle
iniziative destinate esclusivamente ai giovani di eta' compresa tra i
quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 10  giugno  2014,  n.
0112/Pres., recante «Regolamento concernente criteri e modalita'  per
la concessione di contributi per iniziative  in  ambito  culturale  a
favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e  33,
della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia  dei
giovani e sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro  opportunita')»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Richiamata la deliberazione di Giunta  regionale  n.  1375  dell'11
settembre 2020, con la quale e' stato approvato in via preliminare il
«Regolamento  di  modifica  del  regolamento  concernente  criteri  e
modalita' per la concessione di contributi per iniziative  in  ambito
culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1
a 3, e 33, della legge regionale 22  marzo  2012,  n.  5  (Legge  per
l'autonomia  dei  giovani  e  sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita'), emanato con decreto del Presidente  della  Regione  10
giugno 2014, n. 112»; 
  Preso atto che nella seduta del 16 settembre 2020 la V  Commissione
consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot.  0003958/P
del 16 settembre 2020) sul testo del  regolamento  approvato  in  via
preliminare  con  la  citata  deliberazione   di   Giunta   regionale
1375/2020; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  del  regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi  per
iniziative in ambito culturale a favore dei giovani  ai  sensi  degli
articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della  legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita'), emanato con decreto del  Presidente  della
Regione 10 giugno 2014, n. 112» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020,
n. 1409; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica   del   regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi  per
iniziative in ambito culturale a favore dei giovani  ai  sensi  degli
articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della  legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita'), emanato con decreto del  Presidente  della
Regione 10 giugno 2014, n.  112»,  nel  testo  allegato  al  presente
decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA