(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX
                - n. 117 Speciale del 7 agosto 2020) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                     Atto di promulgazione n. 21 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale  n.  31/3  del  15  luglio
2020; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la legge regionale 5 agosto 2020 n. 21; 
  «Conferimento   alle   Aziende   sanitarie   locali   di   funzioni
amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico
ed in materia di indennizzi a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da
complicanza  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di  emoderivati  di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' a causa di  vaccinazioni
antipoliomelitiche di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999,  n.
362»; 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
                                              Il Presidente: Marsilio