(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre 2020) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 12  maggio  1971,  n.  19  (Norme  per  la
protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca  nelle
acque interne del Friuli-Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente tutela
pesca (ETP); 
  Vista la legge regionale 1°  dicembre  2017,  n.  42  (Disposizioni
regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque  interne)
che ha riformato l'Ente tutela pesca (ETP)  modificandone  anche  gli
organi e la denominazione ora Ente tutela patrimonio ittico (ETPI); 
  Visto in particolare l'art. 19, che  stabilisce  che  il  Piano  di
gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico per le politiche
regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne  e
costituisce il quadro di riferimento  per  la  predisposizione  degli
atti di applicazione della legge regionale n. 42/2017; 
  Visto l'art. 31 che disciplina  l'autorizzazione  alla  cattura  di
fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e in particolare: 
    il comma 1, che dispone che la cattura di fauna ittica ai fini di
studio o salvaguardia e' subordinata al rilascio di autorizzazione da
parte dell'ETPI; 
    comma 2, il quale dispone che l'autorizzazione di cui al  comma 1
puo'   prevedere,   se   richiesto,   l'autorizzazione   all'utilizzo
dell'elettrostorditore o  di  apparecchi  a  generatore  autonomo  di
energia  elettrica  aventi  caratteristiche  tali  da  garantire   la
conservazione della fauna ittica; 
    comma 3, il quale dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 non si applicano in caso di cattura della fauna ittica ai  fini  di
studio  o  salvaguardia  da   parte   del   personale   dell'ETPI   e
dell'Amministrazione regionale nell'ambito  dello  svolgimento  delle
relative attivita' istituzionali; 
    comma 4, il quale dispone che in  ogni  caso  l'elettrostorditore
puo' essere utilizzato esclusivamente da  quanti  hanno  superato  un
corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI; 
    comma 5, dispone che il regolamento  individua  i  criteri  e  le
modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per
l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4; 
  Visto l'art. 48, che dispone che  con  regolamento  regionale  sono
disciplinate le materie in conformita' a quanto previsto dal Piano di
gestione ittica di cui all'art.  19  e  previo  parere  del  Comitato
ittico; 
  Visto in particolare: 
    il comma 1, lettera e), dell'art.  48,  che  stabilisce  che  con
regolamento regionale e' disciplinata l'autorizzazione  alla  cattura
di fauna  ittica  a  fini  di  studio  o  salvaguardia  e  corso  per
l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 31; 
  Visto l'art. 49, delle norme transitorie della legge  regionale  n.
42/2017 il quale dispone che nelle more dell'approvazione  del  Piano
di gestione ittica di cui all'art. 19, al fine di  agevolare  l'avvio
della gestione unitaria delle risorse  ittiche  delle  acque  interne
secondo i principi e le finalita' della presente legge, sono  emanate
Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in
cui sono definiti in particolare: 
    a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela
della specie di particolare interesse; 
    b) i  criteri  per  la  suddivisione,  in  via  transitoria,  del
territorio regionale nei bacini di gestione  e  nei  settori  di  cui
all'art. 21; 
  Visto inoltre il comma 3, del medesimo art.  49,  che  dispone  che
nelle  more  dell'approvazione  del  Piano  di  gestione  ittica   il
regolamento e il  programma  delle  immissioni  sono  predisposti  in
conformita' a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1; 
  Preso atto che il Piano di gestione  ittica  non  e'  ancora  stato
adottato dall'Ente tutela patrimonio ittico; 
  Preso atto che nelle more della  adozione  del  Piano  di  gestione
sopra citato, sono state approvate le Linee  guida  per  la  gestione
della fauna ittica adottate con deliberazione della Giunta  regionale
25 ottobre 2019, n. 1836; 
  Richiamate le Linee guida sopra citate; 
  Richiamato il  parere  favorevole  del  Comitato  ittico  dell'Ente
tutela patrimonio Ittico espresso nella seduta del 24 giugno 2019; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020,
n. 1423; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante "Criteri e modalita'  per  il
rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a  fini  di
studio o salvaguardia e per l'organizzazione o il riconoscimento  del
corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in  attuazione  dell'art.
31 della legge  regionale  1°  dicembre  2017,  n.  42  (Disposizioni
regionali  per  la  gestione  delle  risorse  ittiche   nelle   acque
interne)"». 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA