(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre 2020) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente tutela pesca (ETP); Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente tutela pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente tutela patrimonio ittico (ETPI); Visto in particolare l'art. 19, che stabilisce che il Piano di gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge regionale n. 42/2017; Visto l'art. 31 che disciplina l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e in particolare: il comma 1, che dispone che la cattura di fauna ittica ai fini di studio o salvaguardia e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI; comma 2, il quale dispone che l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica; comma 3, il quale dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di cattura della fauna ittica ai fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali; comma 4, il quale dispone che in ogni caso l'elettrostorditore puo' essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI; comma 5, dispone che il regolamento individua i criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4; Visto l'art. 48, che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le materie in conformita' a quanto previsto dal Piano di gestione ittica di cui all'art. 19 e previo parere del Comitato ittico; Visto in particolare: il comma 1, lettera e), dell'art. 48, che stabilisce che con regolamento regionale e' disciplinata l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'art. 31; Visto l'art. 49, delle norme transitorie della legge regionale n. 42/2017 il quale dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'art. 19, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalita' della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare: a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse; b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'art. 21; Visto inoltre il comma 3, del medesimo art. 49, che dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformita' a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1; Preso atto che il Piano di gestione ittica non e' ancora stato adottato dall'Ente tutela patrimonio ittico; Preso atto che nelle more della adozione del Piano di gestione sopra citato, sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica adottate con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1836; Richiamate le Linee guida sopra citate; Richiamato il parere favorevole del Comitato ittico dell'Ente tutela patrimonio Ittico espresso nella seduta del 24 giugno 2019; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020, n. 1423; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante "Criteri e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e per l'organizzazione o il riconoscimento del corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione dell'art. 31 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)"». 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA