(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020). IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), inserendo, al comma 2, la lettera g-bis), che affida alla Regione il compito, tra l'altro, di rilasciare i provvedimenti inerenti alle zone cinofile; Visto l'art. 25 (Zone per le attivita' cinofile) della legge regionale n. 6/2008 che reca norme disciplinanti l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia; Visto l'art. 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), disciplinanti l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia; Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, l'art. 25, comma 6, il quale dispone che la Regione provvede a disciplinare i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3; Visto l'art. 39 (Regolamenti di esecuzione) della legge regionale n. 6/2008, laddove al comma 1, lettera h.1) viene disposto che, in esecuzione dell'art. 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime; Visto il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0140/Pres. con cui e' stato reso esecutivo il piano faunistico regionale ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, i capitoli del piano 13.3.1 «Zone cinofile (comma 1, art. 25, legge regionale n. 6/2008)», 13.3.2 «Zone cinofile "temporanee" (art. 25, comma 3, legge regionale n. 6/2008)» e 13.3.3 «Zone cinofile regionali (art. 27 legge regionale n. 6/2008)»; Visto l'art. 40, comma 17, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che, sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla suddetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della legge medesima, in quanto compatibili; Visto il Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale il 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.; Visto l'art. 47, comma 2, legge regionale n. 6/2008, in cui si dispone che, sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della legge regionale suddetta, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali ancorche' abrogate dalla medesima legge; Visto l'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, ai sensi del quale i regolamenti provinciali, vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto di tale legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali; Considerato che ad oggi, le fattispecie sopra indicate sono ancora disciplinate, ai sensi degli articoli 40, comma 17, e 47, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, sia da norme regolamentari emanate con provvedimenti regionali riconducibili a leggi ormai abrogate, sia da norme eventualmente emanate da ogni singola Amministrazione provinciale, con conseguente inattualita' e disomogeneita' dei criteri e delle procedure relative all'istituzione, rinnovo e revoca, nonche' gestione e disciplina delle zone cinofile in regione; Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 67 del 13 dicembre 2017 recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di nuovi interventi normativi e di pianificazione; Visto il testo del «Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2020, n. 1514; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA