(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n.  3  (Norme  di  riordino
delle funzioni delle Province in  materia  di  vigilanza  ambientale,
forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e  pesca,  di
protezione civile, di edilizia scolastica, di  istruzione  e  diritto
allo studio, nonche'  di  modifica  di  altre  norme  in  materia  di
autonomie locali e di  soggetti  aggregatori  della  domanda)  e,  in
particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), il  quale  ha
modificato l'art.  3  della  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria), inserendo, al comma 2, la lettera  g-bis),
che affida alla Regione il compito,  tra  l'altro,  di  rilasciare  i
provvedimenti inerenti alle zone cinofile; 
  Visto l'art. 25  (Zone  per  le  attivita'  cinofile)  della  legge
regionale n. 6/2008 che reca  norme  disciplinanti  l'istituzione  di
zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e
le gare per cani da caccia; 
  Visto l'art. 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24  (Norme
in materia di specie cacciabili e periodi di attivita'  venatoria  ed
ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di
pesca di mestiere), disciplinanti l'addestramento e l'allenamento dei
falchi,   anche   per   uso   di   caccia,   nelle   zone   destinate
all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia; 
  Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in  particolare,  l'art.  25,
comma 6, il quale dispone che la Regione provvede  a  disciplinare  i
criteri e le procedure per la fruizione delle  zone  cinofile  e,  in
particolare, le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo
e la revoca delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3; 
  Visto l'art. 39 (Regolamenti di esecuzione) della  legge  regionale
n. 6/2008, laddove al comma 1, lettera h.1) viene  disposto  che,  in
esecuzione dell'art. 25, sono individuati i criteri  e  le  procedure
per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni
e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni,  il  rinnovo  e  la
revoca delle autorizzazioni medesime; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 10  luglio  2015,  n.
0140/Pres. con cui  e'  stato  reso  esecutivo  il  piano  faunistico
regionale ai sensi dell'art. 8, comma 7,  della  legge  regionale  n.
6/2008 e, in particolare, i capitoli del piano 13.3.1 «Zone  cinofile
(comma 1, art. 25, legge regionale n. 6/2008)», 13.3.2 «Zone cinofile
"temporanee" (art. 25, comma 3, legge regionale n. 6/2008)» e  13.3.3
«Zone cinofile regionali (art. 27 legge regionale n. 6/2008)»; 
  Visto l'art. 40, comma 17, della legge regionale n. 6/2008 il quale
dispone che, sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti
dalla  suddetta  legge,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti  all'entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  in  quanto
compatibili; 
  Visto il Regolamento per la disciplina delle zone cinofile  di  cui
agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999,
n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia), reso esecutivo  con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale il 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.; 
  Visto l'art. 47, comma 2, legge regionale  n.  6/2008,  in  cui  si
dispone che, sino all'adozione dei regolamenti  di  esecuzione  della
legge regionale suddetta, sono confermati tutti gli atti  emanati  in
applicazione delle leggi e  delle  disposizioni  regionali  ancorche'
abrogate dalla medesima legge; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, ai sensi
del quale i regolamenti provinciali, vigenti al momento  dell'entrata
in vigore della legge nelle materie  oggetto  di  trasferimento  alla
Regione per effetto di tale legge, continuano ad applicarsi  sino  al
momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali; 
  Considerato che ad oggi, le fattispecie sopra indicate sono  ancora
disciplinate, ai sensi degli articoli 40, comma 17, e  47,  comma  2,
della legge regionale n. 6/2008, sia da norme  regolamentari  emanate
con provvedimenti regionali riconducibili a leggi ormai abrogate, sia
da  norme  eventualmente  emanate  da  ogni  singola  Amministrazione
provinciale,  con  conseguente  inattualita'  e  disomogeneita'   dei
criteri e delle procedure relative all'istituzione, rinnovo e revoca,
nonche' gestione e disciplina delle zone cinofile in regione; 
  Visto il Documento di economia e  finanza  regionale  (DEFR)  2018,
approvato dal Consiglio regionale con  deliberazione  n.  67  del  13
dicembre 2017 recante, tra gli obiettivi strategici  e  i  principali
risultati attesi, la predisposizione di nuovi interventi normativi  e
di pianificazione; 
  Visto il testo del «Regolamento per l'istituzione, il  rinnovo,  la
revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i  fini
di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera  h.1,  della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2020, n.
1514; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per  l'istituzione,  il  rinnovo,  la
revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i  fini
di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera  h.1,  della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6», nel testo allegato  al  presente
decreto quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA