(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 409 del 26 novembre 2020) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. La regione, al fine di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente rispondente alle competenze e alle funzioni regionali, anche a seguito della riforma del sistema di Governo dettata dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), con la presente legge disciplina una prima fase del riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni in materia di patrimonio culturale in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni materiali e immateriali artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici e, piu' in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunita' regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.