(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
             Parte prima - n. 409 del 26 novembre 2020) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La regione, al fine di semplificare e razionalizzare la  propria
organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente  rispondente
alle competenze e alle funzioni  regionali,  anche  a  seguito  della
riforma del sistema di  Governo  dettata  dalla  legge  regionale  30
luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale
e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e
loro unioni), con la presente legge disciplina  una  prima  fase  del
riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni in materia  di
patrimonio culturale  in  coerenza  con  il  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
  2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende
l'insieme dei beni  materiali  e  immateriali  artistici,  culturali,
architettonici, naturali e paesaggistici e, piu' in  generale,  delle
risorse  ereditate  dal   passato,   che   le   comunita'   regionali
identificano come riflesso ed espressione dei loro valori,  credenze,
conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione, compresi  tutti  gli
aspetti dell'ambiente che  sono  il  risultato  dell'interazione  nel
corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.