(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 - Supplemento n. 2 del 27 febbraio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Attivita' del Consorzio unico per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio, il Consorzio unico per lo sviluppo industriale, di seguito denominato Consorzio, collabora con la regione nell'attuazione delle misure per l'attrattivita' territoriale degli investimenti all'interno del territorio di propria competenza, svolgendo, in particolare, le seguenti attivita': a) ricerca di investitori nazionali ed esteri, promozione internazionale delle opportunita' di investimento nell'economia del territorio e valorizzazione delle realta' produttive e delle eccellenze regionali, anche di piccola e media impresa; b) promozione e gestione di progetti strategici di innovazione industriale, concernenti, in particolare, il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, la logistica, il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente; c) supporto alla regione nell'esercizio della funzione di punto unico di contatto e nella valutazione delle ricadute economiche ed occupazionali delle iniziative di investimento di cui all'art. 4, comma 2, relativo a misure per lo sviluppo economico e l'attrattivita' territoriale degli investimenti; d) cooperazione alla realizzazione di opere per la fornitura di servizi necessari all'insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione e alla riconversione delle imprese; e) sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese operanti in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei; f) promozione della costituzione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); g) sviluppo di sinergie di tipo distrettuale, mediante la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio; h) erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, concernenti: programmi di formazione, studi e progetti per lo sviluppo produttivo, ricerche e studi per l'innovazione tecnologica, consulenza, certificazione di qualita' alle imprese; i) gestione di incentivi e contributi a favore delle imprese esclusivamente sulla base di piani triennali di investimento che devono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti; l) predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, comprensiva delle informazioni necessarie alle imprese ai fini delle valutazioni sulla realizzazione degli insediamenti produttivi; m) supporto alle imprese nella partecipazione ai bandi di finanziamenti regionali ed europei. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consorzio trasmette alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e attivita' produttive un rapporto dettagliato sulle attivita' svolte di cui al comma 1. 3. Il Consorzio, sulla base di appositi accordi con la regione e con i comuni interessati, puo' svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche al di fuori del proprio territorio di competenza. 4. In deroga all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 (Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio) e successive modifiche, le modifiche del perimetro del Consorzio riguardanti aree contigue al perimetro classificate dallo strumento urbanistico generale comunale come zone omogenee D di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, trasmesse alla regione entro dodici mesi dalla data di costituzione del Consorzio, sono approvate dalla Giunta regionale secondo le modalita' previste dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attivita' urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche. 5. Su richiesta dei comuni interessati, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aree su cui insistono edifici o impianti dismessi classificate dallo strumento urbanistico generale comunale come zone omogenee D di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 6. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficacia dell'esecuzione dei lavori, il Consorzio esercita le funzioni di stazione appaltante competente ai fini dell'acquisizione di lavori all'interno del territorio di propria competenza, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche. 7. All'art. 40 della legge regionale n. 7/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: «costituisce» e' sostituita dalle seguenti: «promuove la costituzione» e dopo la parola: «2019,» e' inserita la seguente: «di»; b) alla lettera a) del comma 6, dopo la parola: «operativa» sono inserite le seguenti: «e gestionale»; c) alla lettera b) del comma 6, dopo le parole: «relativi organi» sono inserite le seguenti: «, in modo da garantire, anche mediante adeguati criteri di rotazione, la rappresentanza territoriale della Citta' metropolitana di Roma capitale e di ciascuna provincia della regione»; d) al comma 7 dopo la parola: «Al Commissario unico» sono aggiunte le seguenti: «ed ai successivi presidenti nominati»; e) al comma 7, le parole: «all'80» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»; f) il comma 8 e' sostituito dai seguenti: «8. Gli organi del Consorzio unico sono: a) l'assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della regione e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti; b) il Presidente, nominato dal Presidente della regione tra soggetti muniti di documentata capacita' manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali; c) il consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri nominati dall'assemblea generale, anche al di fuori dei componenti l'assemblea, tra soggetti muniti di documentata capacita' manageriale, in modo da garantire la rappresentanza dei territori delle province su cui insistono i consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonche' della Citta' metropolitana di Roma capitale. Un membro e' designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; d) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili; 8-bis. Gli organi del Consorzio unico durano in carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 8-ter. Al fine di garantire la continuita' degli interventi di sviluppo industriale gia' avviati nel territorio dei consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in fase di prima costituzione del consiglio di amministrazione del Consorzio unico, tre membri sono nominati dall'assemblea generale tra i presidenti dei suddetti consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 8-quater. La partecipazione agli organi del Consorzio unico non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.»; g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In fase di prima applicazione, il piano regolatore del Consorzio unico e' costituito dai piani regolatori territoriali dei consorzi aderenti e vigenti alla data di costituzione del Consorzio unico ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.»; h) al comma 10, dopo le parole: «legge regionale n. 13/1997» sono inserite le seguenti: «nonche' agli articoli 2501 e seguenti del codice civile».