(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 marzo 2020) LA GIUNTA REGIONALE ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al capo IV del titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 1. L'art. 181 del capo IV del titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 181 (Accesso alla dirigenza). - 1. In attuazione dell'art. 16 della legge di organizzazione, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 202 del presente regolamento regionale e fermi restando, relativamente alle modalita' di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali indicati dal punto 2 dell'Allegato "O", la copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale nell'amministrazione regionale avviene esclusivamente mediante concorso per esami o per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; d) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in strutture private per almeno cinque anni; e) i soggetti muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, nonche' di uno dei seguenti titoli post-laurea: 1) diploma di specializzazione in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando; 2) dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando; 3) altro titolo post-universitario in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando, conseguito a seguito di corso di studi di durata almeno biennale, con superamento di esame finale, rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, pubblici o privati, gia' riconosciuti alla data di pubblicazione del bando di concorso. 2. Nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale di cui all'art. 202 del presente regolamento, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272. 3. La direzione regionale competente in materia di personale bandisce i concorsi di cui al comma 1. 4. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro nove mesi dalla prima prova scritta. 5. Le modalita' di svolgimento delle selezioni sono definite nell'allegato «L». 6. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata. 7. Le graduatorie finali dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e rese consultabili via internet.» 2. All'art. 183 del capo IV del titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, le parole «di cui agli articoli 210 e 211 per le parti non incompatibili» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 205-bis.».