(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              Parte Prima n. 433 del 16 dicembre 2020) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente  legge,  in  attuazione  dell'art.  12  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica),
disciplina: 
    a) le modalita' e le procedure di assegnazione delle  concessioni
di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  come  definite
dall'art. 6, comma secondo, lettera a), del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque  e
impianti  elettrici),  nel  rispetto   dell'ordinamento   dell'Unione
europea  e  degli  accordi  internazionali,  nonche'   dei   principi
fondamentali dell'ordinamento e della normativa statale; 
    b) la determinazione del canone delle concessioni di  derivazioni
idroelettriche con potenza nominale superiore  a  3.000  kilowatt  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 79 del 1999 e dell'art. 89
del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59). 
  2.  Le  concessioni  hanno  ad  oggetto  la   derivazione   d'acqua
unitamente all'utilizzo dei beni pubblici messi  a  disposizione,  al
fine di produrre energia da fonti rinnovabili. 
  3. Sono oggetto di un'unica concessione di  grande  derivazione  di
acqua a scopo idroelettrico  gli  impianti  tra  loro  in  dipendenza
funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle  fonti
di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale
pari o superiore a 3000 kW. Tale concessione e'  soggetta  al  canone
previsto dalla presente legge. 
  4. La presente legge concorre al  conseguimento,  in  un'ottica  di
sviluppo  sostenibile,  degli  obiettivi  relativi  alla  tutela,  al
miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini  idrografici  di
pertinenza   delle   concessioni,   all'equilibrio   delle   funzioni
ecosistemiche, nonche' all'incremento della produzione di energia  da
fonti rinnovabili.