(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. Gen. del 18 dicembre 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente «Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152». 1. All'art. 3, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni le parole «non oltre il 31 marzo» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 30 aprile».