(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale  n.
                 51/Sez. Gen. del 18 dicembre 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche della legge regionale 9  agosto  1957,  n.  15  concernente
  «Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di
  assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30
  marzo 2001, n. 152». 
  1. All'art. 3, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e
successive modificazioni le parole  «non  oltre  il  31  marzo»  sono
sostituite dalle parole: «non oltre il 30 aprile».