(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                d'Aosta - n. 35 del 31 luglio 2019). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
    Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale 
 
  1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli  interventi
in materia di finanza locale di cui all'articolo 9,  comma  1,  della
legge  regionale  24  dicembre  2018,  n.  12  (Legge  di  stabilita'
regionale  per  il  triennio  2019/2021),  gia'  aumentato  di   euro
8.811.000 ai sensi dell'articolo 6 della legge  regionale  24  aprile
2019,  n.  4  (Primo  provvedimento  di  variazione  al  bilancio  di
previsione finanziario  della  Regione  per  il  triennio  2019/2021.
Modificazioni di leggi regionali), in deroga a quanto previsto  dalla
legge regionale 20 novembre 1995,  n.  48  (Interventi  regionali  in
materia di finanza locale), e' ulteriormente incrementato, per l'anno
2019, di euro 2.784.312,63, per l'effetto combinato  dell'aumento  di
euro  3.134.312,63  e  della  diminuzione  di  euro  350.000,   e   i
trasferimenti finanziari  con  vincolo  settoriale  di  destinazione,
individuati nell'allegato 2 alla l.r. 12/2018, sono modificati  negli
importi indicati nell'allegato  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera e). 
  2. L'incremento complessivo delle risorse  finanziarie  di  finanza
locale di euro 3.134.312,63 di cui al comma  1  e'  destinato,  nello
stato di previsione della spesa  del  bilancio  di  previsione  della
Regione per il triennio 2019/2021, per euro 215.000 alla Missione 9 -
Programma   05   (Aree   protette,   parchi   naturali,    protezione
naturalistica e forestazione), per euro 1.378,62 alla Missione  10  -
Programma  05  (Viabilita'  e  infrastrutture  stradali),  per   euro
1.355.000 alla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per  l'infanzia
e i minori e per asili nido), per euro 200.000  alla  Missione  12  -
Programma 02 (Interventi per la disabilita'), per euro 1.300.000 alla
Missione 12 - Programma 03 (Interventi per  gli  anziani),  per  euro
10.000 alla Missione 12 - Programma 04 (Interventi per i  soggetti  a
rischio di esclusione sociale) e per euro 52.934,01 alla Missione  12
- Programma 07 (Programmazione  e  governo  della  rete  dei  servizi
sociosanitari e sociali). 
  3. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 2 si provvede,  in
deroga  a  quanto  previsto  dalla  l.r.  48/1995,   anche   mediante
l'utilizzo  di  risorse  regionali   nell'ambito   delle   variazioni
compensative disposte dall'articolo 14.