(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - n. 35 del 31 luglio 2019). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale 1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2019/2021), gia' aumentato di euro 8.811.000 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), e' ulteriormente incrementato, per l'anno 2019, di euro 2.784.312,63, per l'effetto combinato dell'aumento di euro 3.134.312,63 e della diminuzione di euro 350.000, e i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, individuati nell'allegato 2 alla l.r. 12/2018, sono modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e). 2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale di euro 3.134.312,63 di cui al comma 1 e' destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021, per euro 215.000 alla Missione 9 - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), per euro 1.378,62 alla Missione 10 - Programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali), per euro 1.355.000 alla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), per euro 200.000 alla Missione 12 - Programma 02 (Interventi per la disabilita'), per euro 1.300.000 alla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani), per euro 10.000 alla Missione 12 - Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) e per euro 52.934,01 alla Missione 12 - Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). 3. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 2 si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, anche mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.