(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 35 del 31 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di   cumulo   di   aiuti   alle   imprese.
                  Modificazioni di leggi regionali 
 
  1.  L'art.  15  della  legge  regionale  7  dicembre  1993,  n.  84
(Interventi regionali in favore  della  ricerca  e  dello  sviluppo),
sostituito dal seguente: 
    Art. 15 (Cumolo). - 1. I contributi di cui  alla  presente  legge
possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per
gli  stessi  costi  ammissibili,   nel   rispetto   della   normativa
eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 
  2. Dopo l'art. 6 della legge regionale  12  novembre  2001,  n.  31
(Interventi regionali a sostegno delle piccole e  medie  imprese  per
iniziative in favore della qualita', dell'ambiente, della sicurezza e
della responsabilita' sociale. Modificazioni alla legge  regionale  7
dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore  della  ricerca,
dello sviluppo e della qualita'), da ultimo  modificata  dalla  legge
regionale 18 aprile 2000, n. 11), e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis (Cumulo). - 1. I  contributi  di  cui  alla  presente
legge  possono  essere  cumulati  con  altre  agevolazioni  pubbliche
concesse  per  gli  stessi  costi  ammissibili,  nel  rispetto  della
normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
(Interventi regionali per lo sviluppo  delle  imprese  industriali  e
artigiane), e' sostituito dal seguente: 
    «3. Gli interventi di cui  alla  presente  legge  possono  essere
cumulati con altre agevolazioni pubbliche  concesse  per  gli  stessi
costi ammissibili,  nel  rispetto  della  normativa  eurounitaria  in
materia di aiuti di Stato.». 
  4.  L'art.  11  della  legge  regionale  23  gennaio  2009,  n.   3
(Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria  giovanile),
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Cumulo). - 1. I contributi di cui alla  presente  legge
possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per
gli  stessi  costi  ammissibili,   nel   rispetto   della   normativa
eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 
  5. L'art. 8 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi
regionali in favore delle nuove imprese innovative), e sostituito dal
seguente: 
    «Art. 8 (Cumulo). - 1. I contributi di cui  alla  presente  legge
possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per
gli  stessi  costi  ammissibili,   nel   rispetto   della   normativa
eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 
  6. Dopo l'art. 5  della  legge  regionale  13  giugno  2016,  n.  8
(Disposizioni in materia di promozione degli investimenti),  inserito
ii seguente: 
    «Art. 5-bis (Cumulo). - 1. I contributi concessi ai  sensi  della
presente  legge  possono  essere  cumulati  con  altre   agevolazioni
pubbliche concesse per gli stessi  costi  ammissibili,  nel  rispetto
della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.».