(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 31 luglio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di cumulo di aiuti alle imprese. Modificazioni di leggi regionali 1. L'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), sostituito dal seguente: Art. 15 (Cumolo). - 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 2. Dopo l'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualita', dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilita' sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualita'), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Cumulo). - 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), e' sostituito dal seguente: «3. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 4. L'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile), e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Cumulo). - 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 5. L'art. 8 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), e sostituito dal seguente: «Art. 8 (Cumulo). - 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.». 6. Dopo l'art. 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), inserito ii seguente: «Art. 5-bis (Cumulo). - 1. I contributi concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.».