(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 53 Supplemento n. 2 del 31 dicembre 2020) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-2684 del 29 dicembre 2020 Emana il seguente regolamento Regolamento regionale recante "Disciplina dell'albo delle imprese del piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R.". Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalita' della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 (Criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali), l'Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 4/2009. 2. In particolare, il presente regolamento: a) individua i soggetti che hanno titolo per l'iscrizione all'Albo; b) stabilisce gli effetti dell'iscrizione all'Albo; c) stabilisce le modalita' per la gestione dell'Albo; d) definisce i tempi e le modalita' per l'iscrizione, la conferma nonche' i casi di sospensione e cancellazione; e) definisce le modalita' con cui e' promossa la qualificazione delle imprese iscritte all'Albo.