(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del
                          31 dicembre 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18   (Misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  (Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista la legge regionale 23  dicembre  2019,  n.  81  (Bilancio  di
previsione finanziario 2020-2022); 
  Considerato quanto segue: 
  1. L'emergenza sanitaria da COVID-19 rende necessario l'impiego  di
tutte  le  risorse  disponibili  per   contrastare   le   conseguenze
socio-economiche   legate   alla   diffusione    dell'epidemia.    Il
decreto-legge  n.  18/2020,  convertito  dalla  legge   n.   27/2020,
all'articolo 126, comma 10, prevede che le amministrazioni  pubbliche
titolari di programmi cofinanziati  dai  fondi  strutturali,  possono
destinare le risorse disponibili  alla  realizzazione  di  interventi
finalizzati  a  fronteggiare  l'emergenza  COVID-19.  Con  successivo
decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020,  vengono
definite specifiche norme per il contributo dei fondi strutturali  al
contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la  possibilita'
di  rendicontare   spese   legate   all'emergenza,   assicurando   la
prosecuzione   degli   impegni   gia'   assunti   nell'ambito   della
programmazione 2014-2020, anche con risorse del fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC). In tale contesto, la riprogrammazione dei  fondi
strutturali europei, fondo europeo di  sviluppo  regionale  (FESR)  e
fondo sociale europeo (FSE), rappresenta una delle  principali  fonti
finanziarie per  attivare,  nell'immediato,  un'azione  di  contrasto
all'emergenza sanitaria, economica e sociale; 
  2. Il regolamento  (UE)  2020/558  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2020  e'  intervenuto  con  la  modifica  dei
regolamenti (UE) 1301/2013  e  (UE)  1303/2013  per  quanto  riguarda
misure  specifiche  volte   a   fornire   flessibilita'   eccezionale
nell'impiego dei fondi  strutturali  e  di  investimento  europei  in
risposta all'epidemia Covid-19; 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro per il sud
e la coesione territoriale e la Regione Toscana, in  data  10  luglio
2020,  hanno  stipulato  l'accordo  (Riprogrammazione  dei  Programmi
Operativi dei Fondi  strutturali  2014-2020  ai  sensi  del  comma  6
dell'articolo 242 del decreto legge n. 34/2020), concordando: 
      l'individuazione  delle   risorse   dei   programmi   operativi
regionali  (POR)  FESR  e  FSE   della   Regione   Toscana   per   la
riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli  effetti
dell'emergenza COVID-19 (complessivi 264,7 milioni  di  euro  di  cui
168,1 milioni a valere sul POR FESR e 96,6 milioni a valere  sul  POR
FSE); 
      le cinque priorita' di intervento da finanziare  attraverso  le
risorse individuate  dalla  riprogrammazione  dei  POR  FESR  e  FSE:
emergenza sanitaria, istruzione e formazione,  attivita'  economiche,
lavoro, sociale; 
      il contributo del FSC al fine di  garantire  la  copertura  dei
progetti  non  piu'  finanziati   dai   fondi   europei   in   quanto
riprogrammati su iniziative di contrasto all'emergenza. 
  4.   Con   deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per
programmazione economica 20 luglio 2020,  n.  40  (Fondo  sviluppo  e
coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid  ai  sensi
degli artt. 241 e 242 del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77.
Accordo  Regione  Toscana  -  Ministro  per  il  Sud  e  la  Coesione
territoriale), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  il  17  settembre
2020, n. 231, e' stata prevista l'assegnazione alla  Regione  Toscana
di complessivi 264,7 milioni di euro di cui 250,7 milioni di euro  di
risorse FSC 2014-2020 e 14 milioni derivanti  dalla  riprogrammazione
di risorse FSC di precedenti cicli di programmazione,  in  attuazione
del sopracitato accordo del 10 luglio 2020; 
  5. Con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n.  1089
(Riprogrammazione  POR  FESR  e  POR  FSE  per  emergenza   COVID-19.
Approvazione proposte per invio a Commissione  Europea),  la  Regione
Toscana ha presentato le proposte di riprogrammazione del POR  FSE  e
del POR FESR per l'emergenza COVID-19 che sono state approvate  dalla
Commissione europea, rispettivamente, con decisione di  esecuzione  C
(2020) 5779 del 20 agosto 2020 e con decisione di esecuzione C (2020)
5850 del 25 agosto 2020; 
  6. Con deliberazione della Giunta regionale  26  ottobre  2020,  n.
1310 (Variazione al Bilancio di previsione finanziario  2020-2022  ai
sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n.  118/2011  e  dell'art.
109 comma 2-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020  convertito
dalla legge n.  27  del  24  aprile  2020),  la  Regione  Toscana  ha
approvato  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione   finanziario
2020-2022 necessarie a recepire i  contenuti  della  riprogrammazione
delle risorse del POR FESR e del  PORFSE  2014-2020.  Considerato  il
carattere di urgenza  degli  interventi  finanziati  con  le  risorse
riprogrammate, in quanto riconducibili all'emergenza  socio-sanitaria
ed economica conseguente alla diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,
si ritiene che per tali variazioni ricorrono le  condizioni  previste
dall'articolo  109,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  n.   18/2020,
convertito dalla legge n. 27/2020, il quale, in  deroga  all'articolo
51 del decreto  legislativo  n.  118/2011,  prevede  per  l'esercizio
finanziario 2020 che: 
      a) le variazioni  al  bilancio  di  previsione  possono  essere
adottate dall'organo esecutivo  in  via  di  urgenza,  opportunamente
motivata, salva ratifica con legge a  pena  di  decadenza,  da  parte
dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni  e  comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in  corso  se  a  tale  data  non  sia
scaduto il predetto termine; 
      b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata; 
  7. Risulta pertanto necessario ratificare le  variazioni  approvate
dalla Giunta regionale con deliberazione  1310/2020,  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  109,  comma  2-bis,  del  decreto-legge   n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020; 
  8. Dato atto che la Regione Toscana soddisfa il requisito  previsto
dall'articolo 40, comma 2-bis, del decreto  legislativo  n.  118/2011
per poter finanziare spese di  investimento  mediante  autorizzazione
all'indebitamento, da contrarsi solo per effettive esigenze di cassa,
ovvero di aver registrato nell'ultimo anno  valori  degli  indicatori
annuali  di  tempestivita'  dei  pagamenti,  calcolati  e  pubblicati
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 (Definizione degli schemi  e
delle modalita' per la pubblicazione su internet  dei  dati  relativi
alle entrate e alla spesa  dei  bilanci  preventivi  e  consuntivi  e
dell'indicatore  annuale  di  tempestivita'   dei   pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui
all'articolo 4  del  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); 
  9. Ritenuto opportuno, al fine di contenere gli oneri  relativi  al
ricorso al debito,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo n. 118/2011, prevedere che una quota della  spesa
relativa  al  finanziamento  degli  investimenti   sia   coperta   da
autorizzazione all'indebitamento, da contrarsi solo per far fronte ad
effettive esigenze di cassa; 
  10. Al fine di consentire una rapida attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge e di rispettare i termini  di  ratifica
di cui  al  decreto-legge  n.  18/2020,  convertito  dalla  legge  n.
27/2020, e' disposta  la  sua  entrata  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ratifica  delle  variazioni  apportate  al  bilancio  di   previsione
  finanziario 2020-2022 con la deliberazione della  Giunta  regionale
  1310/2020, approvate ai sensi dell'articolo 109, comma  2-bis,  del
  decreto-legge n.  18/2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge n. 27/2020. 
 
  1. Si riconosce l'urgenza e l'indifferibilita' delle variazioni  al
bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  apportate  con   la
deliberazione  della  Giunta  regionale  26  ottobre  2020,  n.  1310
(Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai  sensi
dell'art. 51 del decreto legislativo n.  118/2011  e  dell'art.  109,
comma 2-bis del decreto-legge n. 18  del  17  marzo  2020  convertito
dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020), ai  sensi  dell'articolo  109,
comma 2-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  (Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Si ratificano e  si  approvano  la  deliberazione  della  Giunta
regionale 1310/2020 ed i relativi allegati finanziari, contenenti  le
variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  che
recepiscono  i  contenuti  della   riprogrammazione   delle   risorse
comunitarie relative al programma operativo regionale (POR) del fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR)  e  al  POR  del  fondo  sociale
europeo (FSE) 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo  109,  comma  2-bis
del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020,  che
costituiscono   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente
provvedimento (Allegato A, Allegato A1, Allegato A2 e Allegato A3).