(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia del 7 gennaio 2021, n. 502) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
                       e in materia di entrate 
 
  1. L'ammontare delle previsioni di  entrata  resta  determinato  in
complessivi  20.267.277.083,41  euro,   suddivisi   in   ragione   di
7.250.911.184,68 euro per l'anno 2021, di 6.636.383.023,18  euro  per
l'anno 2022 e di 6.379.982.875,55 euro per l'anno 2023 avuto riguardo
alle variazioni previste dalle tabelle A1, A2, A3, A4, A5 di  cui  ai
commi da 2 a 7. 
  2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre
2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita'
e  altre  disposizioni  finanziarie  urgenti),   sono   disposte   le
variazioni relative  ai  titoli  e  alle  tipologie  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio per gli anni  2021-2023  di  cui
all'allegata tabella A1 relativa alle entrate regionali. 
  3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n.  26/2015
sono disposte le variazioni relative ai titoli e alle tipologie dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni  2021-2023
di  cui  all'allegata   tabella   A2   relativa   all'iscrizione   di
assegnazioni vincolate. 
  4. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  iscrivere  nello
stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio  per  gli
anni 2021-2023 gli importi previsti dall'art. 1, comma 4, relativo ai
mutui, della legge regionale  28  dicembre  2018,  n.  29  (Legge  di
stabilita' 2019), non accertati  e  non  impegnati  nel  2020,  avuto
riguardo alle variazioni relative ai titoli e alle tipologie  e  alle
missioni,  ai  programmi  e  titoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui
all'allegata tabella A3. 
  5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  rimodulare  nello
stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio  per  gli
anni 2021-2023, gli importi previsti dall'art. 1, comma  4,  relativo
ai mutui, della legge regionale  n.  29/2018,  non  accertati  e  non
impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai titoli
e alle tipologie e alle missioni, ai programmi e titoli  dello  stato
di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio  per  gli  anni
2021-2023 di cui all'allegata tabella A4. 
  6. Ai sensi di cui all'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso
le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine  alla  relativa
sussistenza  dei  presupposti  di  natura   giuridico-contabile,   e'
applicata la somma di 11.353.101,89 euro quale quota del risultato di
amministrazione  presunto  dell'esercizio   2020   a   valere   sulle
autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A5 di cui al comma 7. 
  7. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015,
sono disposte le  variazioni  relative  alle  missioni,  programmi  e
titoli dello stato di previsione della spesa  del  bilancio  per  gli
anni 2021-2023 di cui all'allegata tabella A5. 
  8. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello statuto speciale
della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   approvato   con    legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia),  e'  autorizzato  il  ricorso   al   mercato
finanziario mediante la contrazione di  mutui  nella  misura  massima
complessiva di 300  milioni  di  euro  nel  triennio  2021-2023,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista alla  tabella  A1
di cui al comma 2. 
  9. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di  cui
al comma 8 non puo' essere superiore a  26.600.000  euro  per  l'anno
2021, 123.900.000 euro per l'anno 2022 e 149.500.000 euro per  l'anno
2023; le somme rinvenienti dai mutui sono  destinate  alla  copertura
degli oneri previsti in  bilancio  con  riferimento  agli  interventi
dettagliati nella nota  integrativa,  in  conformita'  alle  relative
autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. 
  10. I mutui autorizzati dal comma 9 sono  regolati  dalle  seguenti
condizioni: 
    a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di  interesse
da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai
sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva  degli  enti
locali e di finanza locale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 144/1989; 
    b) durata non superiore ai venti anni. 
  11. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 8
e' autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento  con  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e con la Banca europea degli investimenti. 
  12. In via alternativa o complementare alla contrazione  dei  mutui
di cui ai commi 8 e 9, nonche' a quanto disposto con il comma 11,  e'
autorizzato,  nel  triennio  2021-2023,   il   ricorso   al   mercato
finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali  (BOR)  ai
sensi dell'art. 9, comma 1,  lettera  c),  della  legge  regionale  8
agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria  e
di contabilita' regionale),  nell'ambito  del  nuovo  programma  EMTN
ovvero nell'ambito di operazioni regolate dalla legge italiana. 
  13. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni: 
  a) tasso fisso o variabile;  quest'ultimo  potra'  prevedere  anche
indicizzazione  a  parametri  non   monetari   quali,   ad   esempio,
l'inflazione; 
  b) costo massimo determinato nelle seguenti misure: 
  1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata  dell'emissione
obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di  0,75  punti
percentuali; 
  2) tasso variabile: Euribor a  tre  o  a  sei  mesi,  nel  caso  di
periodicita' trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione
non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione
a parametri non monetari, il tasso di  emissione  dovra'  al  massimo
essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor a tre  o  a  sei
mesi maggiorato di un punto percentuale annuo; 
    c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per  cento
del valore nominale delle  obbligazioni,  a  eccezione  dei  prestiti
destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta pubblica  di
sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo e' elevato al  3
per cento dell'importo effettivamente collocato; 
    d) durata non inferiore a cinque anni e  non  superiore  a  venti
anni; 
    e) in relazione all'andamento del mercato  finanziario,  rimborso
alla pari mediante quote capitali  costanti  o  crescenti  a  partire
dalla data di pagamento della prima cedola.