(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 48 del 22 ottobre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione, nel quadro della politica europea, nazionale e regionale in tema di trasporti, promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilita' dei cittadini su tutto il territorio regionale, garantendone la sostenibilita', l'efficacia e l'efficienza. 2. La Regione prevede che la struttura portante della mobilita' sia costituita dal trasporto pubblico locale, avente come asse centrale la ferrovia e una capillare rete complementare di servizi di autolinee, e che per gli spostamenti individuali si privilegino le modalita' a minor impatto ambientale, sostenendo in particolare la mobilita' elettrica, la mobilita' ciclistica e quella condivisa. 3. In coerenza con l'obiettivo approvato dal Consiglio regionale di una Regione fossil fuel free entro il 2040, nell'ambito della strategia per il raggiungimento del medesimo e conformemente al Piano regionale dei trasporti e al Piano energetico regionale, occorrera' tenere in considerazione i seguenti specifici obiettivi da perseguire in tema di mobilita' sostenibile: a) entro il 2025 raggiungimento, da parte della mobilita' sostenibile, di una quota del 35 per cento degli spostamenti sistematici misurabili; b) entro il 2030 raggiungimento, da parte della mobilita' sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti sistematici misurabili; c) entro il 2035 raggiungimento, da parte della mobilita' sostenibile, di una quota del 75 per cento degli spostamenti sistematici misurabili; d) entro il 2040 raggiungimento, da parte della mobilita' sostenibile, di una quota del 95 per cento degli spostamenti sistematici misurabili. 4. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce i criteri e le modalita' di misurazione degli obiettivi di cui al comma 3. 5. Il piano regionale dei trasporti e della comunicazione, di cui alla legge regionale 1' settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), programma e pianifica la mobilita' pubblica e privata in coerenza con i principi e le finalita' della presente legge e con la strategia fossil fuel free; a tal fine, il piano contiene le necessarie indicazioni per la riconversione del parco veicolare utilizzato per il trasporto pubblico locale, anche attraverso l'utilizzo delle risorse previste dal piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di tpl e il miglioramento della qualita' dell'aria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1360/2019. 6. Per creare le condizioni strutturali per la diffusione della mobilita' sostenibile e, in particolare, di quella elettrica, la Giunta regionale: a) monitora, in collaborazione con le societa' di distribuzione dell'energia elettrica, l'adeguatezza della rete di distribuzione in relazione alle finalita' di cui alla presente legge e sollecita, ove necessario, gli interventi di adeguamento; b) monitora lo sviluppo dell'infrastrutturazione di rete del territorio regionale, con riferimento alle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici, finalizzato a verificare e a programmare l'adeguata copertura del servizio sul territorio al fine di consentire un'efficace riconversione del sistema valdostano dei trasporti, ai sensi degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo, anche con il coinvolgimento di soggetti privati; c) promuove le intese opportune, con enti locali e soggetti terzi quali le societa' di trasporto pubblico, per la realizzazione sul territorio regionale di specifici punti di ricarica elettrici per i mezzi pesanti, in particolare a servizio del trasporto pubblico.