(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 D'Aosta n. 59 del 31 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modificazione all'articolo 2 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n.
4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. Il Consiglio comunale e' composto dal Sindaco, dal  Vicesindaco
e: 
    a) da 9 consiglieri nei Comuni sino a 1.000 abitanti; 
    b) da 13 consiglieri nei Comuni con popolazione da 1.001 a  3.000
abitanti; 
    c) da 15 consiglieri nei Comuni con popolazione da 3.001 a  5.000
abitanti; 
    d) da 17 consiglieri nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000
abitanti; 
    e) da 27 consiglieri  nei  Comuni  con  popolazione  superiore  a
15.000 abitanti.».