(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 59 del 31 dicembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all'articolo 2 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), e' sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio comunale e' composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e: a) da 9 consiglieri nei Comuni sino a 1.000 abitanti; b) da 13 consiglieri nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti; c) da 15 consiglieri nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; d) da 17 consiglieri nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti; e) da 27 consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».