(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino  Ufficiale  n.  2/Sez.
                      Gen. del 14 gennaio 2021) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio
  scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione  del
  personale insegnante». 
 
  1. Dopo il comma 5-bis dell'art.  11  della  legge  provinciale  12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
  «5-ter. La graduatoria di merito per  l'accesso  al  corso-concorso
per dirigenti scolastici presso le scuole primarie  e  secondarie  di
primo e secondo grado in  lingua  italiana,  bandito  dall'Intendenza
scolastica italiana nel 2018, e' valida fino  all'entrata  in  vigore
del presente comma.» 
  2. Nel numero 2) della lettera c)  del  comma  1-bis  dell'art.  12
della legge  provinciale  12  dicembre  1996,  n.  24,  e  successive
modifiche, le parole: «o idonei» sono soppresse. 
  3. Nel testo tedesco del punto 3.1 del numero 3) della  lettera  c)
del comma 1-bis dell'art. 12  della  legge  provinciale  12  dicembre
1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «sind im  Besitz  des
vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse
oder Typologie der Stelle,» sono sostituite  dalle  parole:  «und  im
Besitz  des  vorgeschriebenen  Hochschulstudiums   der   betreffenden
Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,». 
  4. Nel punto 3.1 del numero 3) della lettera  c)  del  comma  1-bis
dell'art. 12 della legge provinciale  12  dicembre  1996,  n.  24,  e
successive modifiche, dopo  la  parola:  «fascia»  sono  inserite  le
parole: «entro l'anno scolastico 2019/2020,». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art.  12-bis  della  legge  provinciale  12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
  «3. Le graduatorie di istituto  delle  scuole  in  lingua  italiana
valide dall'anno scolastico 2020/2021  hanno  validita'  biennale.  A
partire dall'anno scolastico 2022/2023 tali  graduatorie  avranno  di
nuovo validita' triennale.» 
  6. L'art. 12-quater della legge provinciale 12  dicembre  1996,  n.
24, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 12-quater (Conferimento dei posti ai partecipanti ai percorsi
formativi abilitanti).  -  1.  Nello  scorrimento  delle  graduatorie
d'istituto e' riconosciuta  ai  partecipanti  ai  percorsi  formativi
abilitanti la precedenza nell'assegnazione di contratti di  lavoro  a
tempo determinato. La Giunta provinciale stabilisce i dettagli  e  le
modalita' per l'attribuzione di questa precedenza.» 
  7. L'art. 12-sexies della legge provinciale 12  dicembre  1996,  n.
24, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 12-sexies (Periodo di inserimento professionale).  -  1.  Nel
primo anno scolastico, il personale docente delle scuole  primarie  e
secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in  possesso  di
un valido titolo di studio e che stipula un  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6
ore  su  18  ore  settimanali,  con  decorrenza  da  settembre  fino,
prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile,  si  trova  nel  periodo  di
inserimento professionale. 
  2. Nel periodo di  inserimento  professionale  si  trova  anche  il
personale docente di cui al comma 1, con un  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6
ore su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un  percorso
formativo abilitante o specializzante ai sensi dell'art.  12-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,  n.  89,  e
successive modifiche. 
  3. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di
cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a partecipare alle  attivita'  formative
offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche. 
  4. Le attivita' formative svolte durante il periodo di  inserimento
professionale sono  riconosciute  ai  fini  dell'anno  di  formazione
previsto dall'art. 440 del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.
297. 
  5. Il periodo di  inserimento  professionale  costituisce,  per  il
personale di cui ai commi 1 e 2, il periodo  di  prova.  In  caso  di
valutazione negativa, il periodo di prova puo' essere  ripetuto,  ove
possibile, in un'altra  scuola.  Il  mancato  superamento  anche  del
secondo  periodo  di  prova  comporta  l'esclusione   da   tutte   le
graduatorie provinciali e d'istituto. 
  6. I criteri concernenti lo svolgimento del periodo di  inserimento
professionale, il riconoscimento delle attivita' formative specifiche
nonche' lo svolgimento del periodo di prova sono  disciplinati  dalla
Giunta provinciale.»