(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 2/Sez. Gen. del 14 gennaio 2021) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante». 1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «5-ter. La graduatoria di merito per l'accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, bandito dall'Intendenza scolastica italiana nel 2018, e' valida fino all'entrata in vigore del presente comma.» 2. Nel numero 2) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «o idonei» sono soppresse. 3. Nel testo tedesco del punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «sind im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Typologie der Stelle,» sono sostituite dalle parole: «und im Besitz des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,». 4. Nel punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo la parola: «fascia» sono inserite le parole: «entro l'anno scolastico 2019/2020,». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «3. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana valide dall'anno scolastico 2020/2021 hanno validita' biennale. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 tali graduatorie avranno di nuovo validita' triennale.» 6. L'art. 12-quater della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 12-quater (Conferimento dei posti ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti). - 1. Nello scorrimento delle graduatorie d'istituto e' riconosciuta ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti la precedenza nell'assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Giunta provinciale stabilisce i dettagli e le modalita' per l'attribuzione di questa precedenza.» 7. L'art. 12-sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 12-sexies (Periodo di inserimento professionale). - 1. Nel primo anno scolastico, il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio e che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, con decorrenza da settembre fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si trova nel periodo di inserimento professionale. 2. Nel periodo di inserimento professionale si trova anche il personale docente di cui al comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 18 ore settimanali, che contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante ai sensi dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche. 3. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a partecipare alle attivita' formative offerte per rispondere alle rispettive esigenze specifiche. 4. Le attivita' formative svolte durante il periodo di inserimento professionale sono riconosciute ai fini dell'anno di formazione previsto dall'art. 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 5. Il periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova puo' essere ripetuto, ove possibile, in un'altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d'istituto. 6. I criteri concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento delle attivita' formative specifiche nonche' lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati dalla Giunta provinciale.»