(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 37 del 7 aprile 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z) dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in  materia
di  sostegno   alla   innovazione   delle   attivita'   professionali
intellettuali); 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni di  cui
alla legge regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (Norme  in  materia  di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione), per consentire una maggiore  flessibilita'
e autonomia alle associazioni dei professori nella  designazione  dei
propri rappresentanti quali componenti  della  Commissione  regionale
dei  soggetti  professionali,  consentendone  la  continuita'   della
carica, al fine di valorizzare l'esperienza maturata e garantire,  al
contempo, alla Regione, la presenza di  interlocutori  esperti  nelle
materie di interesse delle professioni; 
    2. Al fine  di  assicurare  la  piu'  celere  operativita'  delle
disposizioni  contenute   nella   presente   legge,   in   previsione
dell'imminente  scadenza  per  la   nomina   dei   componenti   della
Commissione regionale di cui al punto 1, e'  necessario  disporre  la
sua entrata in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Commissione regionale dei soggetti professionali. 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge  regionale  30  dicembre
2008, n. 73 (Norme in materia  di  sostegno  alla  innovazione  delle
attivita' professionali intellettuali) e' inserito il seguente: 
  «6-bis.  Ai  componenti  della  Commissione  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 13, commi  da  2  a  5-ter  della  legge
regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (Norme  in  materia  di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della Regione).».