(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 7 aprile 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z) dello Statuto; Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali); Considerato quanto segue: 1. E' opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per consentire una maggiore flessibilita' e autonomia alle associazioni dei professori nella designazione dei propri rappresentanti quali componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali, consentendone la continuita' della carica, al fine di valorizzare l'esperienza maturata e garantire, al contempo, alla Regione, la presenza di interlocutori esperti nelle materie di interesse delle professioni; 2. Al fine di assicurare la piu' celere operativita' delle disposizioni contenute nella presente legge, in previsione dell'imminente scadenza per la nomina dei componenti della Commissione regionale di cui al punto 1, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2008 1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali) e' inserito il seguente: «6-bis. Ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi da 2 a 5-ter della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).».