(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 giugno 2021 n. 24) IL PRESIDENTE Visto l'art. 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), che prevede che il controllo successivo di regolarita' amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilita' amministrativa nonche' sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della regione, sia esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente; Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 213 del 19 febbraio 2021 ha approvato in via preliminare il nuovo regolamento per il controllo successivo di regolarita' amministrativa di cui al richiamato art. 21, comma 3, della legge regionale n. 1/2015; Preso atto, altresi', che, come comunicato dal Consiglio regionale con nota prot. n. 1874 del 21 aprile 2021, nella seduta del 21 aprile 2021 la I Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in ordine al suddetto nuovo regolamento; Visto il testo del «Regolamento per il controllo successivo di regolarita' amministrativa, di cui all'art. 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 820 del 28 maggio 2021, con la quale il regolamento e' stato approvato in via definitiva; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per il controllo successivo di regolarita' amministrativa, di cui all'art. 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale regolamento della regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA