(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 6 del 5 febbraio 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), b) ed m), e l'art. 11 dello Statuto; Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Considerato quanto segue: 1. la Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno delle attivita' inerenti allo spettacolo dal vivo, danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID-19; 2. La tutela del lavoro, la valorizzazione del sistema culturale della regione, rientrano fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana; 3. L'emergenza COVID-19, imponendo per finalita' di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attivita' di spettacolo, ha provocato notevoli riduzioni di introiti per i lavoratori autonomi del comparto; 4. la Regione Toscana ai sensi della legge regionale n. 21/2010 qualifica l'offerta del sistema dello spettacolo regionale; 5. il Consiglio regionale, verificata la disponibilita' di euro 1.050.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio 2021-2022-2023, di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), intende destinare tale importo, «una tantum» sull'esercizio 2021, per interventi a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19; 6. ritenuto opportuno prevedere, nel contesto della presente misura, anche la presentazione da parte dei beneficiari di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identita' toscana; 7. considerata la necessita' di procedere celermente all'istruttoria delle domande di concessione dei contributi e alla relativa liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, per la gestione dell'avviso pubblico si ritiene utile individuare, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana S.p.a.), quale soggetto attuatore della misura, Sviluppo Toscana S.p.a. societa' in house della Regione Toscana; 8. i tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessita' di rendere disponibili i contributi con immediatezza rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunita' toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi «una tantum», anche a fronte della presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identita' toscana, a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano attivita' in modo continuativo, sul territorio della Toscana quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19.