Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana  31  dicembre  2020,  n.  135,  Parte
Prima, si segnala che, al fine di ovviare a un errore  materiale,  il
comma 2 dell'art. 26, il cui testo e' il seguente: 
      «2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della  l.r.  65/2019
e' sostituita dalla seguente: 
        "b) fino a un massimo di euro 800.000,00,  per  l'anno  2021,
con gli stanziamenti della Missione  10  "Trasporti  e  diritto  alla
mobilita'", Programma  05  "Viabilita'  e  infrastrutture  stradali",
Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021  -
2023, annualita' 2021.".». 
    Deve leggersi come: 
      «2. Il comma 2 dell'art. 29 della l.r.  65/2019  e'  sostituito
dal seguente: 
        "2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a  un  massimo
di  euro  800.000,00,  per  l'anno  2021,  si  fa  fronte   con   gli
stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla  mobilita'",
Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2  "Spese
in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita'
2021.".».