Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 31 dicembre 2020, n. 135, Parte Prima, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, il comma 2 dell'art. 26, il cui testo e' il seguente: «2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della l.r. 65/2019 e' sostituita dalla seguente: "b) fino a un massimo di euro 800.000,00, per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2021.".». Deve leggersi come: «2. Il comma 2 dell'art. 29 della l.r. 65/2019 e' sostituito dal seguente: "2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2021.".».