(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 10 marzo 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere m) e v), dello statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000); Vista la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005); Vista la legge regionale n. 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la legge regionale n. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare l'art. 1; Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione); Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del programma di governo 2020 - 2025); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2015); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (Documento di economia e finanza regionale «DEFR» 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021); Considerato quanto segue: 1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attivita' culturali e nel perseguimento delle finalita' istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, cosi' come attestato nella risoluzione 47/2017, associando e coniugando, anche operativamente, i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali; temi peraltro ribaditi anche dal programma di Governo di cui alla risoluzione 1/2020; 2. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche alla garanzia delle migliori condizioni per il piu' ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale e promuovere la sostenibilita' del sistema di offerta culturale; 3. La presenza di complessi di beni di proprieta' di enti locali chiusi al pubblico perche' in stato di abbandono, nel rappresentare un dato particolare del territorio, rivela peculiari opportunita' ed esigenze di riqualificazione per la fruizione e la valorizzazione; 4. La Regione Toscana persegue, tra le finalita' principali della propria azione previste nello statuto, la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e culturale, anche delle forme culturali popolari, delle tradizioni locali il cui sviluppo evolutivo si e' concretizzato nella definizione di «patrimonio culturale per le societa'», rinvenibile nella convenzione quadro del Consiglio d'Europa, c.d. «convenzione di Faro» sul valore del patrimonio culturale per la societa', ratificata con legge n. 133/2020, a cui lo Stato italiano dara' puntuale attuazione; 5. E' fine prioritario della Regione Toscana garantire la fruibilita' del patrimonio culturale con interventi di conservazione, recupero e rifunzionalizzazione delle strutture secondo i principi e le finalita' sanciti dall'art. 1 della legge regionale n. 65/2014 e incrementare le possibilita' di accesso alla relativa fruizione, mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino ai luoghi, ai beni, ai servizi e alle attivita' culturali; 6. Il recupero dell'accessibilita' e della fruibilita' pubblica di tali beni rappresenta dunque, attraverso un intervento di riqualificazione, la realizzazione di un obiettivo di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della regione e consente di restituire ad usi pubblici beni di particolare pregio e significato. Cio' ai fini di una promozione e valorizzazione dell'appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacita' di richiamo per i turisti; 7. I tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure istruttorie connesse all'attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge. Art. 1 Oggetto 1. La presente legge prevede e disciplina il sostegno finanziario agli enti locali per interventi di investimento finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli edifici del patrimonio storico e culturale di pregio di loro proprieta', nonche' alla loro piena fruibilita' da parte della cittadinanza in quanto elementi significativi del carattere identitario del territorio regionale, nelle sue relazioni con le tradizioni e con le vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.