(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22  del
                           10 marzo 2021) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere m) e v), dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione  della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta  a  Firenze  il  20  ottobre
2000); 
  Vista la legge 1° ottobre 2020,  n.  133  (Ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione  quadro  del  Consiglio  d'Europa  sul  valore  del
patrimonio culturale per la societa', fatta  a  Faro  il  27  ottobre
2005); 
  Vista la legge regionale n. 25 febbraio 2010, n.  21  (Testo  unico
delle  disposizioni  in  materia  di  beni,  istituti   e   attivita'
culturali); 
  Vista la legge regionale n. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme  per  il
governo del territorio) e, in particolare l'art. 1; 
  Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017,  n.  47
(programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione); 
  Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.  1
(Approvazione del programma di governo 2020 - 2025); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n.
78 (Nota  di  aggiornamento  al  DEFR  2021.  Approvazione  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2015); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n.
22  (Documento  di  economia  e  finanza   regionale   «DEFR»   2021.
Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze in
materia di beni e  attivita'  culturali  e  nel  perseguimento  delle
finalita' istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed  alla
valorizzazione del patrimonio storico e culturale, ha  caratterizzato
il proprio spazio di indirizzo strategico, cosi' come attestato nella
risoluzione 47/2017, associando e coniugando, anche operativamente, i
temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione  dei
beni culturali; temi peraltro ribaditi anche dal programma di Governo
di cui alla risoluzione 1/2020; 
    2. La Regione Toscana ha improntato  le  proprie  politiche  alla
garanzia delle migliori condizioni per il  piu'  ampio  accesso  alla
cultura  e  ai  beni  culturali,  in  quanto  elemento  essenziale  e
necessario  per  innalzare  il  livello  culturale  e  promuovere  la
sostenibilita' del sistema di offerta culturale; 
    3. La presenza di complessi di beni di proprieta' di enti  locali
chiusi al pubblico perche' in stato di abbandono,  nel  rappresentare
un dato particolare del territorio, rivela peculiari opportunita'  ed
esigenze di riqualificazione per la fruizione e la valorizzazione; 
    4. La Regione Toscana persegue, tra le finalita' principali della
propria azione previste nello statuto, la valorizzazione,  oltre  che
del patrimonio storico  e  culturale,  anche  delle  forme  culturali
popolari, delle tradizioni locali il cui  sviluppo  evolutivo  si  e'
concretizzato nella  definizione  di  «patrimonio  culturale  per  le
societa'»,  rinvenibile  nella  convenzione  quadro   del   Consiglio
d'Europa, c.d.  «convenzione  di  Faro»  sul  valore  del  patrimonio
culturale per la societa', ratificata con legge n. 133/2020, a cui lo
Stato italiano dara' puntuale attuazione; 
    5.  E'  fine  prioritario  della  Regione  Toscana  garantire  la
fruibilita' del patrimonio culturale con interventi di conservazione,
recupero e rifunzionalizzazione delle strutture secondo i principi  e
le finalita' sanciti dall'art. 1 della legge regionale n.  65/2014  e
incrementare le possibilita'  di  accesso  alla  relativa  fruizione,
mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino  ai  luoghi,  ai
beni, ai servizi e alle attivita' culturali; 
    6. Il recupero dell'accessibilita' e della  fruibilita'  pubblica
di  tali  beni  rappresenta  dunque,  attraverso  un  intervento   di
riqualificazione, la realizzazione di un obiettivo di  valorizzazione
del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio  della
regione e consente di restituire ad usi pubblici beni di  particolare
pregio e significato. Cio' ai fini di una promozione e valorizzazione
dell'appartenenza  identitaria  per  i  cittadini  residenti  e   una
maggiore capacita' di richiamo per i turisti; 
    7. I tempi tecnici  necessari  all'espletamento  delle  procedure
istruttorie connesse all'attuazione  della  presente  legge,  rendono
opportuno prevederne l'entrata in vigore il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
  Approva la presente legge. 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge prevede e disciplina il  sostegno  finanziario
agli enti  locali  per  interventi  di  investimento  finalizzati  al
recupero e alla riqualificazione degli edifici del patrimonio storico
e culturale di pregio di loro proprieta',  nonche'  alla  loro  piena
fruibilita'  da  parte  della   cittadinanza   in   quanto   elementi
significativi del carattere  identitario  del  territorio  regionale,
nelle sue relazioni con le tradizioni e con le vicende storiche della
Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.