(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22  del
                           10 marzo 2021) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (ratifica ed esecuzione  della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta  a  Firenze  il  20  ottobre
2000); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017,  n.  47
(Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione); 
  Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.  1
(approvazione del Programma di Governo 2020 - 2025); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n.
78 (nota  di  aggiornamento  al  DEFR  2021.  Approvazione  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2015); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n.
22  (documento  di  economia  e  finanza   regionale   «DEFR»   2021.
Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La presenza di mura  storiche  per  borghi  e  citta'  e'  una
costante nel contesto della Toscana e rappresenta un dato identitario
rilevante del territorio. Qui, infatti,  sono  presenti  a  tutt'oggi
strutture murarie di varie epoche in tutte  le  citta'  capoluogo  di
provincia e si  contano  due  dei  quattro  capoluoghi  di  provincia
italiani che conservano una cinta muraria integra: Lucca e Grosseto; 
    2. Tali edificazioni, gia' presenti a partire dall'epoca  etrusca
e romana, si accrescono in eta' medioevale, quando il ruolo difensivo
delle fortificazioni murarie diviene essenziale e,  con  esso,  anche
l'edificazione di castelli e  torri,  per  proseguire  all'epoca  dei
liberi  comuni,  quando  le  citta'  divennero  luogo  d'incontro   e
commercio. E' in questo periodo che le  strutture  murarie,  con  gli
edifici connessi, assumono, oltre al prevalente ruolo di difesa della
comunita'  nel  suo   complesso,   una   connotazione   di   elemento
urbanistico;  infine  nel  Rinascimento,  epoca  in  cui  il   valore
architettonico si aggiunse al  ruolo  strategico  e  difensivo  e  si
ebbero altissime espressioni di carattere progettuale; 
    3. Il recupero dell'accessibilita' e della  fruibilita'  pubblica
delle fortificazioni storiche, delle mura e degli  edifici  connessi,
rappresenta dunque un intervento  di  valorizzazione  del  patrimonio
artistico, storico e  identitario  del  territorio  della  Regione  e
consente di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio
e significato. Cio'  ai  fini  di  una  promozione  e  valorizzazione
dell'appartenenza  identitaria  per  i  cittadini  residenti  e   una
maggiore capacita' di richiamo in borghi, citta'  e  castelli  per  i
turisti; 
    4. La materia trova compiuta disciplina nella  presente  legge  e
pertanto si abroga la legge regionale 1° agosto 2016, n.  46  (Citta'
murate della Toscana); 
    5. I tempi tecnici  necessari  all'espletamento  delle  procedure
istruttorie connesse all'attuazione  della  presente  legge,  rendono
opportuno prevederne l'entrata in vigore il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nell'ambito  dell'attivita'  di  valorizzazione  del  patrimonio
storico e culturale della Toscana, la  Regione  riconosce  il  valore
storico e culturale del patrimonio  architettonico  costituente  gia'
fortificazione muraria per la delimitazione e la  difesa  dei  centri
urbani  delle  citta'  toscane,  rilevando  il  peculiare   carattere
identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e
che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche della Toscana
in tutte le epoche del suo sviluppo.