(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 10 marzo 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione); Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (approvazione del Programma di Governo 2020 - 2025); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2015); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (documento di economia e finanza regionale «DEFR» 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021); Considerato quanto segue: 1. La presenza di mura storiche per borghi e citta' e' una costante nel contesto della Toscana e rappresenta un dato identitario rilevante del territorio. Qui, infatti, sono presenti a tutt'oggi strutture murarie di varie epoche in tutte le citta' capoluogo di provincia e si contano due dei quattro capoluoghi di provincia italiani che conservano una cinta muraria integra: Lucca e Grosseto; 2. Tali edificazioni, gia' presenti a partire dall'epoca etrusca e romana, si accrescono in eta' medioevale, quando il ruolo difensivo delle fortificazioni murarie diviene essenziale e, con esso, anche l'edificazione di castelli e torri, per proseguire all'epoca dei liberi comuni, quando le citta' divennero luogo d'incontro e commercio. E' in questo periodo che le strutture murarie, con gli edifici connessi, assumono, oltre al prevalente ruolo di difesa della comunita' nel suo complesso, una connotazione di elemento urbanistico; infine nel Rinascimento, epoca in cui il valore architettonico si aggiunse al ruolo strategico e difensivo e si ebbero altissime espressioni di carattere progettuale; 3. Il recupero dell'accessibilita' e della fruibilita' pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, rappresenta dunque un intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Cio' ai fini di una promozione e valorizzazione dell'appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacita' di richiamo in borghi, citta' e castelli per i turisti; 4. La materia trova compiuta disciplina nella presente legge e pertanto si abroga la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della Toscana); 5. I tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure istruttorie connesse all'attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' 1. Nell'ambito dell'attivita' di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Toscana, la Regione riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente gia' fortificazione muraria per la delimitazione e la difesa dei centri urbani delle citta' toscane, rilevando il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.