(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione Toscana  del 10
                         marzo 2021, n. 22) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio
11 agosto 2020, n. 9170, notificata via posta elettronica certificata
il 17 settembre 2020 e passata in giudicato il 16 novembre 2020; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con  la  sentenza  11  agosto  2020,  n.  9170,  il  Tribunale
amministrativo regionale  (TAR)  del  Lazio  ha  accolto  il  ricorso
promosso dalla ditta Bristol Myers Squibb,  che  aveva  impugnato  la
nota  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   (AIFA)   protocollo   n.
120202/2011 relativa alla procedura  di  pay-back  5  per  cento  per
l'anno 2011; 
    2. La nota impugnata contestava alla ricorrente di aver  devoluto
alle regioni importi inferiori a quelli  calcolati  dall'AIFA  e  per
quanto riguarda la Regione  Toscana,  stimava  che  l'importo  dovuto
fosse di euro 39.089,00; 
    3. La ditta Bristol Myers Squibb ha  elettivamente  versato  alla
Regione Toscana l'importo indicato nella tabella allegata  alla  nota
dell'AIFA (carta contabile n. 201290 del 4 gennaio 2012); 
    4. Con il ricorso RG  777/2012  la  ditta  Bristol  Myers  Squibb
contestava che l'AIFA, quando ha comunicato, ovvero reso  disponibili
sulla propria piattaforma on-line di front end, gli importi dovuti  a
titolo di pay-back 2011, non  aveva  valutato  il  fatto  che  alcune
confezioni del medicinale Sprycel (56 compresse da 20 mg, 50 mg e  70
mg), a seguito di cessazione dal commercio, erano state  gradualmente
sostituite nel corso del 2010, man mano che le scorte si  esaurivano,
con le nuove confezioni (60 compresse da 20  mg,  50  mg  e  70  mg),
calcolando erroneamente l'importo di pay-back 2011 dovuto; 
    5. La Regione, a seguito della sentenza del TAR,  deve  procedere
alla  restituzione  della  somma  di  euro  39.089,00,  indebitamente
ricevuta dalla ditta Bristol Myers Squibb e alla corresponsione degli
interessi legali, quantificabili in euro 3.023,80; 
    6. E' necessario,  pertanto,  in  conformita'  a  quanto  prevede
l'art.  73  del  decreto   legislativo   n.   118/2011,   predisporre
un'apposita legge regionale per il riconoscimento del suddetto debito
fuori bilancio; 
    7. Al fine di consentirne l'immediata applicazione ed evitare  il
maturare  di  ulteriori  interessi  legali  sulla  cifra  dovuta,  e'
necessario disporre l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
giorno della pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio derivante
  da sentenza esecutiva del Tribunale  amministrativo  regionale  del
  Lazio n. 9170/2020. 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  73,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' riconosciuta  la
legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Toscana  per  il
valore complessivo,  comprensivo  degli  interessi  legali,  di  euro
42.112,80  derivante   dalla   sentenza   esecutiva   del   Tribunale
amministrativo regionale (TAR) del Lazio 11 agosto 2020, n. 9170.