(Pubbicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 22  del
                           10 marzo 2021) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; 
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); 
  Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni  in  materia  di
parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree  urbane  maggiormente
popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale); 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice
della strada); 
  Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449   (Misure   per   la
stabilizzazione della finanza pubblica), ed in particolare, l'art. 1; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257  (Disciplina
di attuazione della direttiva 2014/94UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,    del    22    ottobre    2014,    sulla    realizzazione
dell'infrastruttura per i combustibili alternativi); 
  Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con
il Ministro per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
di densita' edilizia, di altezza, di  distanza  fra  i  fabbricati  e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai  fini  della  formazione
dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o  della  revisione   di   quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
Governo del territorio); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio  2007,  n.
72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per  il  Governo  del
territorio». Approvazione del piano di indirizzo territoriale «PIT»); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37
(Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale  «PIT»  con
valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai  sensi  dell'art.  19
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme  per  il  Governo
del territorio); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Visto il Programma di Governo 2020 -  2025  approvato  con  la
risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1, e  che  la
Regione  ha  da  tempo  avviato   politiche   territoriali   per   la
riqualificazione  del   patrimonio   edilizio   esistente,   per   la
rigenerazione delle aree urbane  degradate  e  per  il  miglioramento
della qualita' degli insediamenti, in attuazione  delle  finalita'  e
degli obiettivi di  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio
paesaggistico e  territoriale  contenuti  nella  legge  regionale  n.
65/2014 e nel piano di indirizzo territoriale (PIT), con  valenza  di
piano paesaggistico regionale (PPR); 
    2. Tali politiche trovano attuazione, non solo  nell'approvazione
di strumenti urbanistici  comunali,  redatti  ai  sensi  della  legge
regionale n. 65/2014 e del PIT-PPR, molti dei quali gia' approvati  o
in fase di approvazione ma, anche e  soprattutto,  nel  finanziamento
delle  previsioni  in  essi   contenuti   di   maggiore   rilievo   e
strategicita'; 
    3. Le politiche di riqualificazione  territoriale,  rigenerazione
urbana e miglioramento  della  qualita'  degli  insediamenti  trovano
profonda sinergia con le politiche ambientali dell'Unione europea per
il miglioramento della qualita' dell'aria e di promozione dell'uso di
combustibili alternativi, nonche' con le politiche della  Regione  di
sostegno alle forme di mobilita' sostenibile; 
    4. Risulta necessario rafforzare le misure di sostegno ai  comuni
che realizzino  parcheggi  per  il  decongestionamento  urbano  e  la
riqualificazione  delle  aree  urbane  caratterizzate  da   rilevante
densita' insediativa; 
    5.  E'  opportuno,  in  coerenza  con  quanto   evidenziato   nei
precedenti punti 2, 3 e 4, che la Regione eroghi contributi a  favore
dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi; 
    6.   E'   necessario   stabilire   criteri   di   priorita'   per
l'assegnazione dei contributi ai  comuni  che  realizzino  parcheggi,
privilegiando quegli interventi che favoriscano l'intermodalita'  con
il sistema di mobilita' pubblica, con il sistema di mobilita' dolce o
entrambi, quelli che soddisfino esigenze di  ambito  sovra  comunale,
quelli che favoriscano l'adeguamento alle disposizioni legislative in
materia di dotazione  minima  di  aree  per  parcheggio,  quelli  che
comportino la riqualificazione o  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente; 
    7. E' altresi' necessario stabilire criteri per le pianificazioni
intercomunali di area vasta, posto che tali pianificazioni assicurano
l'ambito territoriale  adeguato  al  miglioramento  delle  condizioni
ambientali e al decongestionamento dei centri urbani; 
    8. E' necessario tenere conto  dello  stato  di  avanzamento  dei
progetti  da  ammettere  al  contributo  regionale,   nonche'   della
sostenibilita' gestionale dei risultati degli interventi; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1.  La  Regione,  nell'ambito  della  riqualificazione  delle  aree
urbane, delle aree a vocazione turistica e per il miglioramento della
qualita' degli insediamenti, promuove la realizzazione  di  parcheggi
al  fine   di   favorire   il   de-congestionamento   urbano   e   la
riqualificazione delle  aree  caratterizzate  da  rilevante  densita'
insediativa, anche di natura stagionale. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina
requisiti di accesso e criteri per l'attribuzione di contributi volti
alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi.