(Pubbicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 10 marzo 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ed in particolare, l'art. 1; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi); Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Approvazione del piano di indirizzo territoriale «PIT»); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il Governo del territorio); Considerato quanto segue: 1. Visto il Programma di Governo 2020 - 2025 approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1, e che la Regione ha da tempo avviato politiche territoriali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la rigenerazione delle aree urbane degradate e per il miglioramento della qualita' degli insediamenti, in attuazione delle finalita' e degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e territoriale contenuti nella legge regionale n. 65/2014 e nel piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR); 2. Tali politiche trovano attuazione, non solo nell'approvazione di strumenti urbanistici comunali, redatti ai sensi della legge regionale n. 65/2014 e del PIT-PPR, molti dei quali gia' approvati o in fase di approvazione ma, anche e soprattutto, nel finanziamento delle previsioni in essi contenuti di maggiore rilievo e strategicita'; 3. Le politiche di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualita' degli insediamenti trovano profonda sinergia con le politiche ambientali dell'Unione europea per il miglioramento della qualita' dell'aria e di promozione dell'uso di combustibili alternativi, nonche' con le politiche della Regione di sostegno alle forme di mobilita' sostenibile; 4. Risulta necessario rafforzare le misure di sostegno ai comuni che realizzino parcheggi per il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da rilevante densita' insediativa; 5. E' opportuno, in coerenza con quanto evidenziato nei precedenti punti 2, 3 e 4, che la Regione eroghi contributi a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi; 6. E' necessario stabilire criteri di priorita' per l'assegnazione dei contributi ai comuni che realizzino parcheggi, privilegiando quegli interventi che favoriscano l'intermodalita' con il sistema di mobilita' pubblica, con il sistema di mobilita' dolce o entrambi, quelli che soddisfino esigenze di ambito sovra comunale, quelli che favoriscano l'adeguamento alle disposizioni legislative in materia di dotazione minima di aree per parcheggio, quelli che comportino la riqualificazione o recupero del patrimonio edilizio esistente; 7. E' altresi' necessario stabilire criteri per le pianificazioni intercomunali di area vasta, posto che tali pianificazioni assicurano l'ambito territoriale adeguato al miglioramento delle condizioni ambientali e al decongestionamento dei centri urbani; 8. E' necessario tenere conto dello stato di avanzamento dei progetti da ammettere al contributo regionale, nonche' della sostenibilita' gestionale dei risultati degli interventi; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione, nell'ambito della riqualificazione delle aree urbane, delle aree a vocazione turistica e per il miglioramento della qualita' degli insediamenti, promuove la realizzazione di parcheggi al fine di favorire il de-congestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densita' insediativa, anche di natura stagionale. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina requisiti di accesso e criteri per l'attribuzione di contributi volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi.