(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
        Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2020, n. SO36) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. Dopo il comma 2-bis,  dell'art.  2,  della  legge  regionale  17
luglio  2015,  n.  18  (La  disciplina  della  finanza   locale   del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali n. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti  locali),
sono inseriti i seguenti: 
    «2-ter.   Gli   enti   locali   della   regione   assicurano   la
razionalizzazione e  il  contenimento  della  spesa  nell'ambito  del
concorso finanziario di cui al comma  2-bis,  nonche'  attraverso  il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e  delle  misure
previste dalla  legislazione  statale  espressamente  recepite  dalle
leggi regionali. 
    2-quater. La misura del concorso  finanziario  di  cui  al  comma
2-bis  puo'  essere  aggiornata  in  esito  alla  revisione,  tramite
accordo, delle relazioni  finanziarie  fra  lo  Stato  e  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia.».