(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 dicembre 2020, n. 49) IL PRESIDENTE Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'art. 2, il quale, tra l'altro, individua, quali specie particolarmente tutelate, il Lupo, lo Sciacallo dorato, l'Orso e la Lince; Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) ed in particolare: l'art. 11, comma 1, il quale, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie di interesse comunitario e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nonche' i danni arrecati ad altri beni o attivita'; l'art. 39, comma 1, lettera b), il quale prevede che, con regolamento, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, in esecuzione dell'art. 11, comma 1, della medesima legge, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalita' per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalita' per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili; Visto il regolamento vigente, emanato con proprio decreto del 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.; Atteso che, al fine di addivenire ad una disciplina normativa conferente con le modifiche portate, dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, si rendono necessarie delle modifiche sostanziali al regolamento suddetto, tali da richiederne la sostituzione con un nuovo regolamento; Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nonche' dei danni arrecati ad altri beni ed attivita', dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1702; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nonche' dei danni arrecati ad altri beni ed attivita', dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione degli articoli 11, comma 1 e 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA