(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 marzo, n. 10) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente tutela pesca (ETP); Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente tutela pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente tutela patrimonio ittico (ETPI); Visto in particolare l'art. 19, che stabilisce che il Piano di gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge n. 42/2017; Visto l'art. 27 che disciplina i requisiti per l'esercizio della pesca sportiva e in particolare il comma 10 stabilisce che il regolamento individua: a) il fac simile della licenza di pesca sportiva; b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalita' di compilazione; c) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle societa' sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2; d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c); e) il numero massimo delle giornate in cui e' consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale; f) le modalita' per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione; Visto l'art. 48, che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le materie in conformita' a quanto previsto dal Piano di gestione ittica di cui all'art. 19 e previo parere del Comitato ittico; Visto in particolare il comma 1, lettera b), dell'art. 48, che stabilisce che con regolamento regionale e' disciplinata la pesca sportiva in attuazione di quanto previsto dall'articoli 23, 24, 25, 27 e 29; Visto l'art. 49, delle norme transitorie della legge regionale n. 42/2017 il quale dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'art. 19, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalita' della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare: a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse; b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'art. 21; Visto inoltre il comma 3, del medesimo art. 49, che dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformita' a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1; Preso atto che il Piano di gestione ittica non e' ancora stato adottato dall'Ente tutela patrimonio ittico; Preso atto che nelle more della adozione del Piano di gestione sopra citato, sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica adottate con delibera della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1836; Richiamate le Linee guida sopra citate; Visto il testo del «Regolamento "Modalita' per il rilascio dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)"» e ritenuto di emanarlo; Richiamato il parere favorevole del Comitato ittico dell'Ente tutela patrimonio ittico espresso nella seduta del 17 settembre 2020; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2021, n. 163; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento "Modalita' per il rilascio dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)"» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA