(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
             Friuli-Venezia Giulia del 10 marzo, n. 10) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 12  maggio  1971,  n.  19  (Norme  per  la
protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca  nelle
acque interne del Friuli  -  Venezia  Giulia),  istitutiva  dell'Ente
tutela pesca (ETP); 
  Vista la legge regionale 1°  dicembre  2017,  n.  42  (Disposizioni
regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque  interne)
che ha riformato l'Ente tutela pesca (ETP)  modificandone  anche  gli
organi e la denominazione ora Ente tutela patrimonio ittico (ETPI); 
  Visto in particolare l'art. 19, che  stabilisce  che  il  Piano  di
gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico per le politiche
regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne  e
costituisce il quadro di riferimento  per  la  predisposizione  degli
atti di applicazione della legge n. 42/2017; 
  Visto l'art. 27 che disciplina i requisiti  per  l'esercizio  della
pesca sportiva e  in  particolare  il  comma  10  stabilisce  che  il
regolamento individua: 
    a) il fac simile della licenza di pesca sportiva; 
    b) il  fac  simile  del  documento  per  le  registrazioni  e  le
modalita' di compilazione; 
    c) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'esame per  il
rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del
superamento, venga valutata  anche  l'avvenuta  frequenza  dei  corsi
preparatori realizzati dalle societa' sportive, dalle associazioni  e
dalle organizzazioni di  volontariato  iscritte  nell'elenco  di  cui
all'art. 17, comma 2; 
    d) i criteri minimi per l'organizzazione  per  la  frequenza  dei
corsi preparatori di cui alla lettera c); 
    e) il numero massimo delle giornate in cui e' consentito  pescare
per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale; 
    f) le modalita' per il rilascio della licenza, per il rilascio  e
la  restituzione  del  documento  per  le  registrazioni  e  per   la
sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione; 
  Visto l'art. 48, che dispone che  con  regolamento  regionale  sono
disciplinate le materie in conformita' a quanto previsto dal Piano di
gestione ittica di cui all'art.  19  e  previo  parere  del  Comitato
ittico; 
  Visto in particolare il comma 1,  lettera  b),  dell'art.  48,  che
stabilisce che con regolamento regionale  e'  disciplinata  la  pesca
sportiva in attuazione di quanto previsto dall'articoli 23,  24,  25,
27 e 29; 
  Visto l'art. 49, delle norme transitorie della legge  regionale  n.
42/2017 il quale dispone che nelle more dell'approvazione  del  Piano
di gestione ittica di cui all'art. 19, al fine di  agevolare  l'avvio
della gestione unitaria delle risorse  ittiche  delle  acque  interne
secondo i principi e le finalita' della presente legge, sono  emanate
Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in
cui sono definiti in particolare: 
    a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela
della specie di particolare interesse; 
    b) i  criteri  per  la  suddivisione,  in  via  transitoria,  del
territorio regionale nei bacini di gestione  e  nei  settori  di  cui
all'art. 21; 
  Visto inoltre il comma 3, del medesimo art.  49,  che  dispone  che
nelle  more  dell'approvazione  del  Piano  di  gestione  ittica   il
regolamento e il  programma  delle  immissioni  sono  predisposti  in
conformita' a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1; 
  Preso atto che il Piano di gestione  ittica  non  e'  ancora  stato
adottato dall'Ente tutela patrimonio ittico; 
  Preso atto che nelle more della  adozione  del  Piano  di  gestione
sopra citato, sono state approvate le Linee  guida  per  la  gestione
della fauna ittica adottate con delibera della  Giunta  regionale  25
ottobre 2019, n. 1836; 
  Richiamate le Linee guida sopra citate; 
  Visto il testo del «Regolamento  "Modalita'  per  il  rilascio  dei
documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva  nelle  acque
interne, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 1° dicembre
2017, n. 42 (Disposizioni regionali per  la  gestione  delle  risorse
ittiche nelle acque interne)"» e ritenuto di emanarlo; 
  Richiamato il  parere  favorevole  del  Comitato  ittico  dell'Ente
tutela patrimonio ittico espresso nella seduta del 17 settembre 2020; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 5  febbraio  2021,
n. 163; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  "Modalita'  per  il  rilascio  dei
documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva  nelle  acque
interne, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 1° dicembre
2017, n. 42 (Disposizioni regionali per  la  gestione  delle  risorse
ittiche nelle acque interne)"» nel  testo  allegato  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA