(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 17 marzo 2021) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137), Parte III (Beni paesaggistici), che attribuisce
l'esercizio delle funzioni  amministrative  concernenti  il  rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, o agli
enti da quest'ultime delegati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
139 (regolamento recante procedimento semplificato di  autorizzazione
per gli interventi di lieve entita' a norma dell'art. 146,  comma  9,
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e   successive
modificazioni); 
  Vista la Parte III (Paesaggio) della legge  regionale  23  febbraio
2007, n. 5  (Riforma  dell'urbanistica  e  disciplina  dell'attivita'
edilizia e del paesaggio) nonche' i seguenti relativi regolamenti  di
attuazione: 
    proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. (regolamento  di
attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'art. 61 comma  5
lettera a) della  legge  regionale  23  febbraio  2007,  n.  5),  che
disciplina  le  modalita'  di  istituzione  e   funzionamento   della
Commissione regionale tutela beni paesaggistici  e  il  funzionamento
delle Commissioni locali  per  il  paesaggio  per  l'esercizio  delle
funzioni loro attribuite dal Codice e dalla legge regionale; 
    proprio decreto del 10 luglio 2012,  n.  0149/Pres.  (regolamento
recante   la   disciplina   del   procedimento   per   il    rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della  legge
regionale  23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica   e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017
n. 31 (regolamento recante individuazione  degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria  semplificata)  che  ha  sostituito  il  decreto   del
Presidente della  Repubblica  9  luglio  2010,  n.  139  (regolamento
recante  procedimento  semplificato   di   autorizzazione   per   gli
interventi di lieve entita' a norma dell'  art.  146,  comma  9,  del
decreto  legislativo  22   gennaio   2004,   n.   42   e   successive
modificazioni); 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  13,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 31/2017 che dispone che le  regioni  a
statuto speciale adeguano la propria legislazione al predetto decreto
ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di
attuazione in conformita' ai criteri del regolamento medesimo,  ferma
restando l'immediata applicazione delle fattispecie  di  esonero  dal
previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla tabella
A; 
  Viste, in particolare, le  seguenti  modifiche  sopravvenute  nella
Parte III (Paesaggio) della legge regionale n. 5/2007: 
    l'art. 56 (Commissione  regionale  per  il  paesaggio)  e'  stato
sostituito dall'art. 70, comma 1, della legge regionale 9/2019 che ha
reso  coerente  al  nuovo  quadro  normativo  la  composizione  della
Commissione regionale per il paesaggio; 
    l'art. 58 (Procedimento rivolto al  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica) e' stato integrato dall'art. 30, comma 1, della  legge
regionale n. 29/2017 con l'inserimento dei commi 2-bis e  2-ter,  che
hanno consentito di dare applicazione alle previsioni piu' ampliative
di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  31/2017  sino
all'adeguamento del relativo regolamento regionale; 
    all'art. 59  (Commissioni  locali  per  il  paesaggio)  e'  stata
aggiunta, dal comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 9/19,  la
previsione di non obbligatorieta' del parere della Commissione locale
del  paesaggio  nel  procedimento   paesaggistico   semplificato   in
applicazione dell'art. 11, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 31/2017 nonche', dall'art.  2,  comma  1,  della  legge
regionale n. 14/2020, la possibilita' da parte degli enti delegati di
riconoscere e disciplinare un gettone di presenza e di rimborso delle
spese sostenute per la  partecipazione  alla  seduta  dei  componenti
esterni; 
    l'art. 60 (Autorita' competente per  l'esercizio  delle  funzioni
paesaggistiche) e' stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge
regionale n. 14/2020; 
  Visto l'art. 61, comma 5, come sostituito  dall'art.  5,  comma  1,
della legge regionale n. 23/2019, in vigore dal 1° gennaio  2020,  ai
sensi del quale con  regolamento  regionale  sono  dettate  norme  di
attuazione della  parte  III  della  presente  legge  in  materia  di
paesaggio e, in particolare, per disciplinare: 
    a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli
58, 59 e 60  in  conformita'  alla  disciplina  vigente  e  al  Piano
paesaggistico   regionale    e    in    applicazione    del    Codice
dell'amministrazione digitale; 
    b) il funzionamento della Commissione regionale per il  paesaggio
di cui all'art. 56 e delle commissioni locali per il paesaggio di cui
all'art. 59; 
    c) le modalita' attuative relative al procedimento di adeguamento
o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano
paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali
competenti in materia di copianificazione paesaggistica: 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio  2021,
n. 115, con la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento di attuazione  della  Parte  III,  Paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 61, comma 5, lettere a)  e  b)  della  legge  regionale  23
febbraio  2007,  n.  5   (Riforma   dell'urbanistica   e   disciplina
dell'attivita' edilizia  e  del  paesaggio)  concernente  l'esercizio
delle  funzioni  amministrative  in  materia  di   paesaggio   e   il
funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni  locali
per il paesaggio»; 
  Sentito il Consiglio delle autonomie locali che, nella  seduta  del
22 febbraio 2021, ha espresso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera
d), della legge regionale 22  maggio  2015,  n.  12  (Disciplina  del
Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche
e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino
del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia
di autonomie locali), parere favorevole sul testo del regolamento  in
questione; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  del  26  febbraio
2021, n. 285; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  di  attuazione  della  Parte  III,
Paesaggio, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettere  a)  e  b),  della
legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5  (Riforma  dell'urbanistica  e
disciplina  dell'attivita'  edilizia  e  del  paesaggio)  concernente
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di  paesaggio  e
il funzionamento della  commissione  regionale  e  delle  commissioni
locali per il paesaggio», nel testo allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA