(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 17 marzo 2021) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), Parte III (Beni paesaggistici), che attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, o agli enti da quest'ultime delegati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entita' a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni); Vista la Parte III (Paesaggio) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio) nonche' i seguenti relativi regolamenti di attuazione: proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. (regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'art. 61 comma 5 lettera a) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), che disciplina le modalita' di istituzione e funzionamento della Commissione regionale tutela beni paesaggistici e il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dal Codice e dalla legge regionale; proprio decreto del 10 luglio 2012, n. 0149/Pres. (regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entita' a norma dell' art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni); Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 che dispone che le regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione al predetto decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione in conformita' ai criteri del regolamento medesimo, ferma restando l'immediata applicazione delle fattispecie di esonero dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla tabella A; Viste, in particolare, le seguenti modifiche sopravvenute nella Parte III (Paesaggio) della legge regionale n. 5/2007: l'art. 56 (Commissione regionale per il paesaggio) e' stato sostituito dall'art. 70, comma 1, della legge regionale 9/2019 che ha reso coerente al nuovo quadro normativo la composizione della Commissione regionale per il paesaggio; l'art. 58 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) e' stato integrato dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 29/2017 con l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter, che hanno consentito di dare applicazione alle previsioni piu' ampliative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 sino all'adeguamento del relativo regolamento regionale; all'art. 59 (Commissioni locali per il paesaggio) e' stata aggiunta, dal comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 9/19, la previsione di non obbligatorieta' del parere della Commissione locale del paesaggio nel procedimento paesaggistico semplificato in applicazione dell'art. 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 nonche', dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 14/2020, la possibilita' da parte degli enti delegati di riconoscere e disciplinare un gettone di presenza e di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta dei componenti esterni; l'art. 60 (Autorita' competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche) e' stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 14/2020; Visto l'art. 61, comma 5, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 23/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi del quale con regolamento regionale sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare: a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformita' alla disciplina vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'amministrazione digitale; b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'art. 56 e delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 59; c) le modalita' attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica: Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2021, n. 115, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettere a) e b) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio) concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio»; Sentito il Consiglio delle autonomie locali che, nella seduta del 22 febbraio 2021, ha espresso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), parere favorevole sul testo del regolamento in questione; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2021, n. 285; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio) concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della commissione regionale e delle commissioni locali per il paesaggio», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA