(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino  Ufficiale  n.  5/Sez.
                      gen. del 4 febbraio 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Promozione della  rappresentanza  di  genere  nelle  commissioni  dei
                          consigli comunali 
 
  1. Nell'art. 1 della legge  regionale  del  3  maggio  2018,  n.  2
(Codice  degli  enti  locali  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige), il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Nelle nomine e  designazioni  di  rappresentanti  del  comune
presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune  o
della provincia,  ovvero  da  essi  dipendenti  o  controllati  o  di
componenti  di  commissioni,  deve  essere  garantita  una   adeguata
rappresentanza di entrambi i generi. Ove cio'  non  fosse  possibile,
questa e' da assicurare nelle successive nomine o designazioni. Nelle
commissioni dei consigli comunali, salvo in consigli comunali in  cui
sia  rappresentato  un  solo  genere,  deve  essere   garantita   una
rappresentanza di entrambi i generi in proporzione alla loro presenza
in  consiglio  comunale,  ove  la  stessa  sia  compatibile  con   la
rappresentanza dei gruppi consiliari e, nei comuni della Provincia di
Bolzano, anche  con  la  rappresentanza  linguistica  secondo  quanto
previsto dal  comma  4.  Nel  caso  in  cui  l'applicazione  di  tale
principio comporti necessariamente la presenza di  una/un  medesima/o
rappresentante in piu' di una commissione, il principio  puo'  essere
derogato  ove  la/o  stessa/o  non  dia  disponibilita'   ad   essere
nominata/o in piu' commissioni.».