(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 5/Sez. gen. del 4 febbraio 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Promozione della rappresentanza di genere nelle commissioni dei consigli comunali 1. Nell'art. 1 della legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati o di componenti di commissioni, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi. Ove cio' non fosse possibile, questa e' da assicurare nelle successive nomine o designazioni. Nelle commissioni dei consigli comunali, salvo in consigli comunali in cui sia rappresentato un solo genere, deve essere garantita una rappresentanza di entrambi i generi in proporzione alla loro presenza in consiglio comunale, ove la stessa sia compatibile con la rappresentanza dei gruppi consiliari e, nei comuni della Provincia di Bolzano, anche con la rappresentanza linguistica secondo quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui l'applicazione di tale principio comporti necessariamente la presenza di una/un medesima/o rappresentante in piu' di una commissione, il principio puo' essere derogato ove la/o stessa/o non dia disponibilita' ad essere nominata/o in piu' commissioni.».