(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59  del
                           17 giugno 2021) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 122 e l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione  dei
consigli  regionali  delle  regioni  a   statuto   normale)   e,   in
particolare, l'art. 21 per il quale «Le spese inerenti all'attuazione
delle elezioni dei consigli regionali,  ivi  comprese  le  competenze
spettanti ai membri degli uffici  elettorali,  sono  a  carico  delle
rispettive regioni»; 
  Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165  (Disposizioni  di  attuazione
dell'art. 122, primo comma, della. Costituzione); 
  Vista la legge  regionale  23  dicembre  2004,  n.  74  (Norme  sul
procedimento elettorale  relativo  alle  elezioni  per  il  consiglio
regionale e per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  regionale
della Toscana, in applicazione della  legge  regionale  26  settembre
2014, n. 51 «Norme per  l'elezione  del  consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale»); 
  Visto il parere favorevole del  consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 21 maggio 2021; 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario intervenire sull'art. 13 della  legge  regionale
n. 74/2004, che si occupa del  rimborso  delle  spese  inerenti  alle
elezioni regionali, per far fronte  alle  criticita'  derivati  dalla
concomitanza  delle  elezioni  regionali  con   altre   consultazioni
elettorali,  con  conseguente  pluralita'   e   interdipendenza   dei
procedimenti  di  rimborso,  regionali  e  statali,  in   un   quadro
caratterizzato   dall'emergenza   sanitaria   e   dalla   conseguente
difficolta' di piena operativita' degli uffici interessati; 
    2. Le modifiche consistono nella individuazione, in via generale,
dei termini entro i quali la regione deve provvedere ai  rimborsi,  e
alla possibilita' di modificarli quando il  rimborso  della  regione,
per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali  con  altre
consultazioni, e' connesso ad analogo procedimento  statale,  nonche'
nell'espressa e piu' circostanziata previsione delle modalita' e  dei
termini per procedere alle spese per le  funzioni,  i  servizi  e  le
attivita' svolti da personale statale  a  seguito  delle  intese  tra
regione e amministrazioni dello Stato; 
    3. E' infine necessario  intervenire,  piu'  specificamente,  per
consentire la piu' semplice definizione dei rimborsi ai comuni per le
elezioni  del  2020,  secondo  una  sequenza   che   veda   anzitutto
l'erogazione della quota parte della regione per le spese  comuni  in
misura  identica  a  quella  definita  dallo  Stato,  successivamente
l'erogazione delle spese riferibili alle sole elezioni  regionali,  e
infine la possibilita', da parte della regione  di  intervenire,  nei
limiti dello stanziamento di bilancio, con  rimborsi  integrativi  in
favore dei comuni che non hanno avuto  integrale  ristoro  per  spese
comunque ritenute ammissibili dallo Stato; 
    4. Per provvedere al piu' presto all'adozione  dei  provvedimenti
di rimborso  delle  spese  effettuate  dai  comuni  e  coordinare  le
attivita' regionali  con  quelle  svolte  dagli  organi  statali,  e'
necessario disporre l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
           Spese per il procedimento elettorale. Modifiche 
            all'art. 13 della legge regionale n. 74/2004 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre  2004,
n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle  elezioni  per
il consiglio regionale e per l'elezione del Presidente  della  Giunta
regionale della Toscana, in applicazione  della  legge  regionale  26
settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale»), e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai  comuni  e
rimborsate dalla regione in base a rendiconto documentato  presentato
nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni.  Entro
tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  del
rendiconto  da  parte  dei  comuni,  la  Giunta  regionale   verifica
l'ammissibilita' delle spese ai sensi del presente articolo e procede
ad assumere i conseguenti atti di  impegno  e  di  liquidazione.  Con
deliberazione della Giunta regionale il termine  di  cui  al  secondo
periodo puo' essere rideterminato fino a un  massimo  di  nove  mesi,
quando il rimborso della regione, per  lo  svolgimento  contemporaneo
delle elezioni regionali con  altre  consultazioni,  e'  connesso  ad
analogo procedimento statale.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 74/2004 e'
inserito il seguente: 
    «3-bis. Le spese per  le  funzioni,  i  servizi  e  le  attivita'
svolti, a seguito delle intese di  cui  all'art.  15,  dal  personale
delle amministrazioni dello Stato sono effettuate  sulla  base  della
documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti  di
impegno e di liquidazione sono assunti  entro  la  data  stabilita  a
norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi  termini
si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati
comunicati dagli uffici competenti, alla spesa  per  i  compensi  dei
componenti degli  uffici  centrali  circoscrizionali  e  dell'Ufficio
centrale regionale.».