(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 17 giugno 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 122 e l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e, in particolare, l'art. 21 per il quale «Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni»; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della. Costituzione); Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»); Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 maggio 2021; Considerato quanto segue: 1. E' necessario intervenire sull'art. 13 della legge regionale n. 74/2004, che si occupa del rimborso delle spese inerenti alle elezioni regionali, per far fronte alle criticita' derivati dalla concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali, con conseguente pluralita' e interdipendenza dei procedimenti di rimborso, regionali e statali, in un quadro caratterizzato dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente difficolta' di piena operativita' degli uffici interessati; 2. Le modifiche consistono nella individuazione, in via generale, dei termini entro i quali la regione deve provvedere ai rimborsi, e alla possibilita' di modificarli quando il rimborso della regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, e' connesso ad analogo procedimento statale, nonche' nell'espressa e piu' circostanziata previsione delle modalita' e dei termini per procedere alle spese per le funzioni, i servizi e le attivita' svolti da personale statale a seguito delle intese tra regione e amministrazioni dello Stato; 3. E' infine necessario intervenire, piu' specificamente, per consentire la piu' semplice definizione dei rimborsi ai comuni per le elezioni del 2020, secondo una sequenza che veda anzitutto l'erogazione della quota parte della regione per le spese comuni in misura identica a quella definita dallo Stato, successivamente l'erogazione delle spese riferibili alle sole elezioni regionali, e infine la possibilita', da parte della regione di intervenire, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con rimborsi integrativi in favore dei comuni che non hanno avuto integrale ristoro per spese comunque ritenute ammissibili dallo Stato; 4. Per provvedere al piu' presto all'adozione dei provvedimenti di rimborso delle spese effettuate dai comuni e coordinare le attivita' regionali con quelle svolte dagli organi statali, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; approva la presente legge: Art. 1 Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 74/2004 1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), e' sostituito dal seguente: «3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto da parte dei comuni, la Giunta regionale verifica l'ammissibilita' delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Con deliberazione della Giunta regionale il termine di cui al secondo periodo puo' essere rideterminato fino a un massimo di nove mesi, quando il rimborso della regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, e' connesso ad analogo procedimento statale.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 74/2004 e' inserito il seguente: «3-bis. Le spese per le funzioni, i servizi e le attivita' svolti, a seguito delle intese di cui all'art. 15, dal personale delle amministrazioni dello Stato sono effettuate sulla base della documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti di impegno e di liquidazione sono assunti entro la data stabilita a norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi termini si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti, alla spesa per i compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale.».