(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63 del 30 giugno 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la sentenza della Corte di appello di Firenze 26 gennaio 2021, n. 157; Considerato quanto segue: 1. Con sentenza n. 157/2021 la Corte di appello di Firenze ha accolto il ricorso promosso dalla sig.ra Marilisa Davoli, contro la sentenza 21 marzo 2013, n. 977, con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno per l'adozione di un provvedimento ritenuto illegittimo di revoca di una borsa di studio da parte della Regione Toscana; 2. La sig.ra Marilisa Davoli ha opposto ricorso contro il provvedimento di revoca di una borsa di studio ottenuta nel luglio del 2003 in seguito ad un concorso bandito dalla Regione Toscana il 22 aprile 2003 per il conferimento di una borsa di studio annuale, eventualmente rinnovabile, riservata a laureati in architettura, finalizzata allo svolgimento di attivita' di studio e ricerca afferenti la «Valutazione della vulnerabilita' degli edifici in cemento armato e muratura in zona sismica», da usufruire presso il Dipartimento politiche territoriali e ambientali - Area servizio sismico regionale, per un importo di euro 12.910,00 annui lordi, oltre euro 1.549,00 per rimborsi spese; 3. In data 9 dicembre 2003, le veniva comunicata, con nota del dirigente responsabile del servizio sismico regionale: «... la decadenza, a far data dal 13 dicembre p.v., dalla borsa di studio», provvedimento a cui la sig.ra Davoli si oppose in vari gradi di giudizio, ottenendo ragione in Corte di appello con la sentenza sopra richiamata; 4. La Regione, a seguito della sentenza della Corte di appello n. 157/2021 notificata con formula esecutiva in data 16 marzo 2021, deve procedere alla corresponsione alla sig.ra Davoli della somma di euro 15.304,45 quale risarcimento del danno subito; 5. E' necessario, pertanto, in conformita' a quanto prevede l'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, predisporre un'apposita legge regionale per il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio; 6. In data 16 marzo 2021, la sentenza n. 157/2021 e' stata notificata con formula esecutiva e da tale data decorre il termine di centoventi giorni, con scadenza quindi il 14 luglio 2021, per completare il procedimento di esecuzione della sentenza stessa da parte della Regione, senza che quest'ultima sia esposta ad azioni esecutive da parte del creditore; 7. Al fine di consentirne l'immediata applicazione e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; approva la presente legge: Art. 1 Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di appello di Firenze n. 157/2021 1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' riconosciuta la legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Toscana per il valore complessivo di euro 15.304,45 derivante dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 26 gennaio, n. 157.